Trentesimaprima. 47 Ttenumiado Regis urgeat, voc&tus venire non tarda. Veramente in un altro tetto fi legge : ad alia vero Piacila &c. ma fon perfuafo, ehe oltre a i due confuen Malli altri fe ne teneifero fra 1’Anno, per riferire alPo-polo tutto qualche Regolamento nuovo , o bifogno del Regno iuggento dal Sovrano. V’ha nondimeno de i patti, che pajono imbrogliare que-ita materia, trovandofi le voci Mallo e Placito confufe, nè apparendo, quali caufe fi trattaifero nell’uno, e quali nell’altro. Fra le Leggi Longobardiche Par. II. T. I. Rer. hai. nella Legge 77. di Carlo Magno abbiamo : De manire vero , n'Ji de ingentiliate, aut de /^ereditate , non jit opus obfervare. De cceteris vero cauffìs per dijlricliontm Comins ad Mallum veniant. Legge molto fcura , da cui nondimeno pare che traluca , eiTerfi a riferva di due portate al Mallo tutte le altre caufe. Nel Precetto di Lodovico Pio pretto il Baluzio Tom. li. pag. 550. Capiiular. fi legge: Pro majo-ribus caujìs , ficut funi ho nud ila , raptus , incendia , deprcedatrones , tntm-brorum amputadones, furta , latrocinia , ahenarum rerum invajiones , & un-decumque a vicino fuo aut crìmtnaliter aut civiltter fuerit accufatits , & ad Placa um venire jufjus ,* ad Contitis fui Mallum ornili mo di s venire non recti-fet. Qui abbiamo in certa guifa confuiì i nomi di Millo e Placito, da che tanto ne gli uni , che ne gli ajtri pare fodero difcuffe non mea le maggiori, che le minori caufe . E veramente noi troviamo adoperato il nome di Placito per difegnare non folo i minori , ma anche i maggiori Giudizj . Nella Legge Longobardica 69. di Carlo Magno fi legge : Ingenui homines nulla Placna cuJlod\re ( cioè ad intervenire ad effi non fon tenuti) poflquam illa trio, cuflodierint Piacila, qu& inf¿tuta funt. Di fopra abbiam veduto, che era invitato il Popolo a concorrere al Mallo almen due volte 1’ Anno . E pur nelia Legge 49. del medeiìmo Carlo è comandato, ut nullus alius de liberts homimbus ad Placitum, vel ad Mallum. venire eoo a tur , excepds Scabinis & Ktijfis Cemi-tum , nifi qui fuam cauffam queerere debet, aut rejpondere . Sicché era bensì invitato , ma non forzato chi non v’avea che fare , ad intervenire a que Di qui dunque intendiamo, che i Malli altro non furono che Giù* dizj Generali, a’ quali era invitato , m i non obbligato il Popolo libero; laddove a i Placiti, che furono Giudizi particolari, baftava che con-correfiero i Giudici, gli Scabini, e le perfone interettate nella I te. C^r- lo Alagno nella Dieta di Pitta decretò,. xt vicini Comites ( cioè i Governatori delle Citrà ) in una die, fi fieri potefì, Mallum non ternani, propter francos homines & Advocatos, qui ad utrumqus Mallum non poffunt occur-rere. Vedefi Carta del medefimo Augutto Carlo, prodotta da! Meibo-mio nelle Note a Witichifido , in cui coftituifce Trutmanno Conte in Saifonia , ut re fi dea t in Curie ad campos in Mallo publico ad umvirfontm caujas audeendas , v:l recla ludicia terminanda. Lo tteffo fi legge in una or- J mola