396 Dissertazione qui ad eum locurn venerat , ut falfum furando deciperet , compulfum fuìffe confiteri furtum. Così San Gregorio Magno nell’Epift. 33. Lib. II. fcri-ve a Giuilino Pretore di non aver trovata colpa alcuna in Leone Velco-to j e nondimeno foggiugne: ne quid videretur omiffum, aut nojìro potu-ijfet dubium cordi remanere : ad beati Petrì facradffimum Corpus difincla eum ex abundanlì fecimus facramenta prcebere. Quibus prcefiitis, magna fumus ex-fultatione gavif, quod ejusmodi experimento innocentia ejus evtdenter enituit. Che lo fteffo fotte praticato da Martino Diacono, lo racconta il Tanto Pontefice nell’Epift. 18. del Lib. VII. per tralafciare altri luoghi. Anche in Modena al Sepolcro di San Gemimano Vefcovo e Patrono fi tenevano fimili Giudici, come fi vedrà nella Differt. LVIII. Anzi qualora a i Vefcovi, e a gli ileflì Papi era imputato qualche delitto, non altra via più fpedita aveano eiìì, che quella del Giuramento, per provare la loro innocenza. Ma perchè parea^ che alcuni rei per queiia affai comoda maniera fi potettero fottrarre al difonore 0 gafiigo : fu inventato e affai lungamente ofl'ervato, che il preteib reo producelfe altri per tefti-monj della Tua innocenza, i quali fi iòlevano appellare Sacramentarti, e Conjuratores. E di qua venne il dire, Jurare quarta manu, quinta manu &c. cioè il purgarfi col Giuramento di quattro, o cinque, o più perfone, tutte favorevoli all’accufato. Che antichiffimo ed ufato in Italia anche fotto i Re Longobardi fotte quello rito, pofliam impararlo dalla Legge 367. del Re Rotari Par. II. del Tomo I. Rer. Italie, dove fon quelle parole : Sì contigerit , hominem pojì datum fdejufforem de Sacramento, & Sacramentales nominatos morì Oc. Poi fi aggiugne: Sacramentum tunc in-telligitur ruptum , quando prczfentibus ficrojancìis Evangelus , aut armis far cratis , Me , qui pulfatur , eum Sacramentalibus fuis fe conjunxerit &c. Costume fu dapertutto di preftare il Giuramento anche ad Sancla Dei Evangelia, atteftandolo anche i Santi Ambrofio e Gregorio Nazianzeno. Però nella Legge 364. del medefimo Re Rotari fi legge: Jurare ad E-vangelia fancia cinti duodecim aidis fuis , idefi Sacramentalibus. Et jurare ad arma fiera. Cioè tutti i Popoli Settentrionali, come dimoltrò il Du-Cange nel Glofs. Latino, affaiflìmo flimavano i Giuramenti prefi con toccar l’armi, benedette prima da’Sacerdoti. S’ingannò il Magri nel Hierolelfico alla voce Juramentum , allorché pretefe , che qui s’intendeflero Arma Sacerdo-talia, cioè InJtrumenta Sacri fai , o pure Paramento facra . Delle armi vere qui fi parla, nelle quali le perfone militari, dopo le cole facre , collocavano 1’ opinion dell’ Onore. 11 Luogo , e la formola, con cui fi do-vea giurare , fi vede preferitta da Carlo Magno al Popolo d’Italia nella Legge Longobardica 38. colle feguenti parole : Omnia Sacramenta in Ec-clefììs , aut fuper Reliquias jurentur. Et quee in Ecclefia juranda flint, vel eum feptem eleclis , aut fi duodecim effe debent. Et fic jurent : Si illum Deus fidjuvet , & illi Sancii, quorum Reliquia iflce fune, ut veritatem dica;. Più non