54	Dissertazione
defima , 'come fi può vedere nella Prefazione da me fatta alle Leggi Longobardiche Par. II. del Tom. I. Rer. Lai. In oltre anche i buoni Uomini, cioè perfone di buona fama, ed amanti della Giuftizia, erano chiamati a i pubblici Giudizj , come teftimonj, e protettori della verità. Ma fopra gli altri erano pregati i Nobili di affiftervi. Un bel Placito, efirtente nell’Archivio de’ Benedittini di Ferrara, tuttavia pofleiTori del Monillero Pompofiano, ch’io h^ dato alla luce, ci fa vedere refilentes & alßames Nobiles Viros , lauJabilesque fami . Tenuto fu quel Placito in Ravenna nell’Amo 990. da Giovanni appellato Arcivefcovo di Piacenza , e da Ugo Vefcovo di Amburgo , Mi (fi della Vedova Imperatrice Teofania, Midre di Ottone III. Re in que’ rempi giova,ietto . Si meraviglierà qui più di uno all’ udire un Ar:ivefcovo di Piacenza, quando tutte le antiche memorie parlano folamente della dignità Epifcopile goduta da quell’ iliuihe Città. Mi iìccome ho altrove moftraro, quel Giovanni , Monaco Calabrefe (¿reco , il più furbo ed ambiziofo de i mortali , tanto s era iniìtiuato nella grazia di quella Imperadrce , che non folo ottenne quel Vefcovato , ma carpì anche dalla Santa Sede il titolo di Arcivefcovo per fottrariì al Metropolitano Mlanefe, e finalmente giunfe adufurpare il Papato nell’ Anno 997. come s’ hi dalla Storia Ecclefiaftica. In quel Placito merita di effere oiFervato Palatium , quod olin conflruere juffit Domnus Hnto Imperator, dove tenuto fu eiTo G.u-dizio, cioè ne 1 borghi di Ravenna; e che venne quel Giud.zio celebrato juJJijne Do-nnce Tkeophana Imperatris : notizie tutte, che ci fjnna intendere, chi foffe all ora Sigiore di Ravenna e del fuo Efarcato (2) . La gran copia ancora de i Giudici, e Nobili intervenutivi a quel con-ieiTo , moilra la precauzione ufata allora, affinchè non uiciffìro fenten-ze inique.
   Da i Placiti nacque Placitare , che i Franzefi mutarono in Plaider, e i Tofcani, ed altri Italiani una volta convertirono 1 n Piatire , e Piato, per figtuficare una lite agitata davanti a i G udici. Sopra l’altre caufe poi cuftume, o almeno obbligo era di conofcere e sbrigare quelle dei Poveri. Comandò Carlo Magno nella Legge Longobardica 58. U Comites plemter jußitiam diligant, & juxta vires eorum exp/eant &c. Et ut primitus cd Placita eorum , Orphanorum , Viduarum , nec non & Pauperum caufce dslibercntur ; nec propter ahquam dilatationem eorum juftitia a Judicibus dila-tetur. Altrettanto ordinò Lodovico Pio Augufto nella Legge Longobardica 11. con aggiugnere, che fe 1 Poveri non trovaffero Avvocato della Jor caufa, o non fapeffero il tenor della Legge, il Conte fovveniiTe alloro bifogno , dando eis talem hominem , qui eorum ranonem teneat, vel pr0 eis loquatur. Ed affinchè i Giudici , per quanto fofle poffibile, non s’ingannaffero, o non ingannafTero , Lottano I. Imperadore nella Lfgge Longobardica 94. ordinò : De Judicibus , ut inquiratur, ß Nobiles , & Sa-
 (2) Vedi le Annotazioni in fine del Tomo,	pientiSy