374 Dissertazione. Si vuol ora offervare, che il dare a Livello talvolta preiTo gli antichi era una fpecie di Locazione, come apparifce da uno Strumento dell’ Anno 970. tratto dal Codice MS. di Cencio Camerario, in cui Giovanni XIII. Papa concede Stephanice clariffimce Senatrici, tjusque Fills aC Nepotibus Civitatem Prcenefiinam con obbligo di pagare con annua pendone alia Chiefa Romana dieci Soldi d’oro. In un’altra Carta dell'Anna 1207. Innocenzo III. Papa rinuova a molti Condomini Locaiionem Cafiri Jprufinonis. La peniìone annua era di tre Soldi d’oro. In uno Strumento dell’Anno 934. fi oflerva il Rito anche oggidì praticato ne i Livelli, che paffano in altre perfone , purché non fieno mani morte, dicendoli ivi, che il Primicerio della Scuola de Cantori di Roma concede conducilo-nis Ululo ad alcuni certe terre. Quod fi filii aut nepotes minime fuerint, duabus edam extraneis perfonis , cui vo lue ri ni, relinquendi habeant licentiam ( excepds Piis Locis, vel Publicis num .... Militum, feu Bando ). Altre Carte nondimeno fi truovano, nelle quali è permeilo ad alcune Chiefe 1’ acquiftare (labili, dati in Livello ai Laici; e particolarmente quello iì usò in Ravenna. In pruova di che ho addotto uno Strumento del \io8. in cui Giovanni Abbate del Moniflero Ravennano di San Giovanni Evan-gel fi a conferma molti Beni alla Chiefa di Santa Maria in Porto, con facoltà di poter acquiilare i Livelli dello ileilo Moniilero. Nè fi dee tra-lafciare un altro Contratto, fpezialmente ufato in Ferrara, cioè di concedere cafe e campi ad ufum con peniìone : il che nulla fembra diverfo da i Livelli; e pure dee in qualche cofa difconvenire da eilì. Si può consultare su quello il Popolo, e gli Statuti di Ferrara. Merita anche menzione uno Strumento efiilente nell’ Archivio troppo fvaligiato dell’infigne Badia di Nonantola, poitoxnel territorio di Modena , in cui Gotejcalco Abbate nell’Anno 1058. concede a quel Popolo, che tuttavia ne è in p offe ilo , una gran quantità di Beni, fenza Specificare, fe a titolo di Feudo, Livello, od Ufo. Finalmente fi dee far avvertire il Lettore, che nelle antiche Carte e ne’Diplomi non rade volte fono menzionati Chartalati, Chanularii, e Libellarii. Nella Legge Centefima Longobardica di Carlo Magno Par. II. del Tomo I. Re/-. Italie, è comandato: Ut Servi, Aldiones , Libellarii antiqui, vel alii noviter facli, qui non per frau-2em , neque per malum ingenium de Pubblico fervido fe fubtrahentes, fed per Jolam necefjitatem & paupertatem terram Ecclefìafhcam colunt, vel colen-dam fufeipiunt, non a Comite, vel ali quo Mìnìftro illius , ad ullam angariavi, feu fervidum Publicum vel privatum cogantur. Nella XII. del medeiì-mo Augufto fi fa menzione de Cerariis, Tabulariis, & Canulariis. Così nelle Croniche di Cafauria e di Farfa troviamo Servos, Ancillas, Char* tu lario s , Commenditos , Aldiones, Libellarìos. 11 Baluzio nelle Annotazioni a i Capitolari, e il Du-Cange nel GloiTario Latino, credono, non altro edere flati i Cartolari. fe non Liberti, 0 vogliam dire Servi mano- meiu