4^6 Dissertazione figliti, e pofcia altre folevano valerla di quell’efempio per fore altrettanto . E però fi può giullarnente fofpettare , che non operafìero di meno altre Città , con giulhzia, o fenza , per f-r fuoi i Beni delle Chie-i'e , benché forfè non tutre ìmitaflero poi 1’ efempio de’ Modeneli, con quet.tr gli Ecclelìalhci a forza di danaro. Ma nè pur quello ballò alla Comunità di Modena. Erano a dismifura cresciute nel Contado di quella Città le terre , che i Secolari riconofcevano con titolo di Livello o Feudo dalle Chiefe nella forma , che altrove ho fpiegato , e ne pagavano annuo Canone, o predavano fervigio. Alla Repubblica di Modena noiofo e inlieme permciofo riufciva quello non lieve aggravio del Popolo, e de’terreni ,• e però tutto fecero per levar tutti quelli Feudi, Precarie , e Livelli , e renderfe libere le terre : il che fpezialmente fu fatto almeno per dieci miglia intorno alla Città. Si camminò in quello con ¡placida maniera, cioè colla Francagione , come dicono , pagando untati- lo per una volta fola . Truovalì pertanto ne gli Statuti antichi di Mode ia dell’Anno iiìi. Nullus de ceiero audeat nec debeai j'ware fidehtaiem alicui, nec fieri Vaffallus alicujus aliqua oc: afone vel ingenio , quod exeo-gitari pojjìt &c. E nel 1327. lì legge quell’ altro Statuto: Quod nulla per-fona de Civiiate M.unnce, vel diflnElu , pofjlt, vel debeat vendere , donare , feu alienare, feu aliquo modo , vel mulo, vel cauffa tran.sferre , feu in ultimi voluntate quoquo modo rehnquere aliquant rem immota Um, nec de rebus immobthbus , vel nommibus debitorum , cedere, relinquere , vel legare alicui perfona, Collegio , vel Untverfiati, qua non fit fuppoft-a jurisdiSìoni Com-mums Mutma , & non fubeat onera & gravamtna cum Communi 6’ homini-hus Civitatis Mulina . Et quod aliqua ejlimatio , vel in folmum datio de bo-72ts feu rebus itfimobtlibus non pojjìt fieri prò diclis talibus perfoms, Colle-fiis, & Univerjitattbus , nifi hoc fieret de licentia Confili Generahs. Più iotto proibifcono ancora il lafciare l’ufufrutto, ed aggiungono: Salvo quod quahbet perfona poffìt donare & dimiitere prò anima fua quocumque titillo , & alienare res mobdes , & pretium de mobilibus percipiendum . Item fru-clus & rediius immobilium futuros & percipiendos, & ipfis per decem annos cd plus pojl mortem relirìqutntis &c. Si eccettuano da tale Statuto Difcus pauperum mendicare erubefcentium , atque Hofpitahs Domus Caja Dei &c. Ma non ebbe effetto un tale Statuto , o perchè la Confuetudine più potente oboliife la Legge in un Popolo libero , o perchè folTe rivocato £erchè troppo contraria alla libertà della gente pia , e alla dignità de’ uoghi facri. Elfo nondimeno è tuttavia in vigore ne gli Stati della Se-reniis. Repubblica di Venezia • La Storia poi a chi legge fomminillra molte altre limili controverse fra Città e Principi, e Vefcovi e Abbati, con fare i primi ogni sforzo per isminuire le troppe ( come diceano ) follanze e ricchezze lafctate alle Chiefe, o per impedire , che maggiormente non fi arricchirei-© j e Per io contrario difendendo gli Ecclefia-