388 Dissertazione mente non furono tutti dello ileffo vigore. Sembra che alcuni r'guar-cLlìero unicamente la Protezione , ed'altri la Protezione ìnlieme cu’Pri-vilegj . Le Monache di San Siilo di Piacenza ottennero dall Imperado-re Corrado 1. nel 1035. Lettere di protezione o Mundiburdio , ch’io diedi alla luce. In effe le nude parole fub Mundiburdii nojlri tuitione non fi ile; dono già ad alcuna immunità d’oneri e tributi pubblici, ma folamen-te a vietare a qualunque perfona pubblica di molefiare, incjuie:ac , vel d.svejlre fine legali judicio quel Moniftero e la fu a Bidtffa prò tempore con/h.u'am, di tutti 1 Beni, che giulèamente e legalmente poffedtvano. Ma li Ecclefice Dei per totius Regni Italici fundatee terminos ( fìccome dice la Legge dell’ Imperador Lodovico II. ) erano fub Kegce Inmunnatis tuuione, vale a dire , iottratee dalla Legge univerfale del Fii'co, ed efen-ti da turte le fazioni, angarie , ed aggravi pubblici: perchè mai ogni Chieia cercava e proccurava sì premurofamente di avere il Privilegio da 1 Re e da gl’ Imperadori ? Diffi poco : per qual fine fece a gara o-gnuno di chiedere e d’impetrare da gli Augufli, e Re novelli la con-ftrmuzion de’già ottenuti Privilegi ? Coloro, che aveano a cuore o il vantaggio proprio, o futilità della 1 r Chi fa , non deprezzavano certo quelta uiànza , nntochè fofpettar ii potrebbe, che immuni ed efenti pienamente non f ffero in virtù di alcuna Legge umverfale le Chiefe , le pedone Ecclefiaftiche, e i fondi e beni loro, ma godeife Solamente di un’ ampia efenzione , chi ave.da mediante il Privilegio confeguita da qua-lun que Principe novello. Udite ciò che ne vo’conietturando. Io dunque penlo , che per una Legge generale conceduta foffe 1 Immunità alle Chiefe , a condizione però, che i Velcovi , gli Abbati, e gli altri Ecclefia-itici rieonofeeffero qualunque Re novello, come fi pratica fecondo le Leggi Feudali da 1 Vaifalli. E’cofa affai nota, che un Feudo non fi con-fenfee folamente al primo , che ne viene invertito, ma anche a tutti i diicendenri fuoi , e peiò ogni difeendente è obbligato a prenderne l’investitura dal Principe che all’anteceflor fuo fuccede. Tuttavia qui v’ ha a mio credere alcuna picciola ofcurità. Imperciocché Lodovico li. fenv hra dilhnguere nella Legge fopraccennata dalla Immumtatis tuitiom i Privilegi , mercè di quelle parole : earumque Ecclefiarum Recfo'es propriii u-taniur Privilegio , quafichè 1 Rettori delle Chiefe proccurafiero a sè fleffi oltre i Privilegi d’immunità , i proprj anche di protezione da gl Impe-radori e da 1 Re . Per dir vero , non tutti i Privilegi accordano la fìef-fa mifura di liberalità regale . Quanto indulgente foffe anticamente Arrigo I. Re d’Italia verfo il celebre Moniftero di San Siilo già di (acre Vergini, ora di Benedettini in Piacenza , ne ho dato io con altri documenti le pruove nell’Opera preferite. Chi legge, porrà eziandio offervare il Diploma del medefìmo Re, dato nel 1008. al Momflero fuddetto, cui fu confermatii ornnis Difiriclio & riddino ( redhibiiioncm la chiamano al-. .. c tre