i <3 8 Dissertazione vezzi nella Storia Brsfciana da me pubblicata nella Raccolta Rer. hai. le deteftò , iìccome invenzione, che liranamente turbava la quiete d’Italia -Certamente a prima viila non fembra meritevole di condanna una tale ufanza. Imperciocché è ufizio e debito del Principe e della Repubblica il difendere non tanto i Beni dell’univerfità, quanto anche de’privati; e qualora co’mezzi ordinarj non fi può ricuperare l’ufurpato da gli ftra-nieri, dee eflere permeifo il valerfi de gli ftraordinarj . Che fe ne refta aggravato un innocente, la colpa fi rovefcia l'opra il Principe o Città, che ha negato di far giuftizia . E perciocché in guerra giufta vien creduto lecito l’occupar le robe e foftanze de’nemici: così nelle Rappre-faglie, le quali fono una fpecie di guerra , fembra permeilo lo fteflo, mentre per la non impetrata giuftizia fono accordate da chi ha legittima facoltà di accordarle . Non mi ftendo maggiormente per moftrare introdotto F ufo d’efl’a Rapprefaglia fenza offendere la Giuftizia, fìccome pretendono di avere moftrato varj Giurisconfulti e Scrittori di Politica. Tuttavia non mancano ragioni capaci di condennare, e far conofcere per ingiufto e perniciofo troppo all’umano Comraerzio l’ufo delle medefime Rapprefaglie, sì familiari una volta per le Città Italiane. Non fembra mai conforme alla ragione , che per mancamento d’uno s’abbia a veffa-re un’intera innocente popolazione, e che s’apra la porta a tanti mali, che provenivano ne’tempi andati dalla conceflìone delle Rapprefa-glie . Immaginatevi conceduta la Rapprefaglia per qualche delitto o debito di un Cittadino contro la di lui Città: allora niun de’Mercatanti , anzi nè pure de’Cittadini ofava di entrare nel territorio della Città, che avea conceduta eifa Rapprefaglia; ed ecco rovinato affatto il commerzio o d’una o pur di amendue le Città, con grave incomodo tanto deprivati che del Pubblico. Oltre a ciò di rado avveniva, che l’innocente fpogliato o ricuperaffe la roba toltagli, o foffe foddisfauo pel danno da ciò provvenuto. Spefle volte ancora accadeva, che lo (degno de gli fpo-gliatori fi fcaricava fopra de gli altri innocenti fenza pubblica autorità, e crefcevano le violenze e ladrerie , cercando molti di trarre guadagno dal poterli far giuftizia daperfefteffo. Però non lieve imbroglio e faftidio era quello de’ Rettori pubblici in prevenire quella picciola guerra , e il rimediare alle peifime fue confeguenze : il che fpezialmente vedo praticato da i Modenefi,'come apparifce da gli Atti del loro Archivio nell’ Anno 1318. Ivi fi legge: Nobilis vir Dorninus Ylarius de Zochis Cìvis Par~ menjis, honorabilis Potejlas Civitatis & Communis Piacenticz , nomine Com-munis Piacentini, ex mine Jufpenòit omnes & fìngulas keprejalias , concef-fas in Civita te Pìacentice contra omnes & Jìngulos Cives & Dijlrictuales Mulina , omnibus & Jìnnuhs Placentinis hinc retro quacumque ratione & caufa . Et hcec ad poflu'ationem & injlantiam Domini Lambertini Gradai Ambaxa-tvris, Syndici , & Procuratore Dominorurti Potejlaùs, Communis , & Ho- minutn