4^2. Dissertazione noi nel 751. Annum Tenium del Re Aiftolfo nel Mefe di Giugno, e Ari-ìium Quartum del Regno di lui nel Mefe di Settembre dell’Anno medesimo , ne iiegue per neceiTaria illazione , che Aiftolfo prefe lo fcettro e comando regale nel 749. fra Giugno e Settembre, che fono i termini inclufì in quefta fupputazione. Così pur anche,,dopo aver io prodotto il Documento della fondazione del Moniftero di San Pietro di Palazzuolo fui Lucchefe, e un altro nella Differtazione IV. de Ojjiciis Domiti Regia , icritto regnante Domno nojlro Aifiuljo Rege, Anno Regni ejus quinto, Julio Menfe , per Indichone Sepiima, cioè l’Ànno 754. ne viene per confeguente , che il principio del Regno di Aiftolfo cade fra Luglio c Settembre del 749. Perciò a norma di quefti calcoli migliori d’ogni altro s’ha da correggere il principio del Regna di Aiftolfo, da me adeguato all’Anno 750. nelle Note alle Leggi Longobardiche, e fuffeguen-temente non regge lo fteiTo conto fatto già anche prima di me dai Baronio , dal S gonio , e dal Mabillone ne gli Annali Benedettini. Qui di nuovo ripiglio la Carta di Gualfredo figlio di Ratechaufi Cittadina Pifa-no dei 754. Quel fondatore del Moniftero di San Pietro di PaLizzuolo in dijcurju Lncenje ordinò, che nuìlui Epifcopurum , cut Judicum ( del Ma-giftrato Secolare ) ibi perveniant imperio , neque aliquis de filiti rei heredum meorum &c. de jruclbui inibì congregatis , vcìSn rei Monajlerii hujui generare fuperbiam prefumano, cioè di padroneggiare. Che fe ìnforgerà dilcor-dia per l’elezion de gli Abbati, ficut Jolet fieri , allora Epjcopui Ptjanus & Populomenfis ( ora di MaiTa ) & Abbatei Domini Salvatoru in hoc loco Pontiani & Jancli Frediani Lucchefe provvedano alla neceflità de’Mo-naci . Non vuole Gualfredo, che il Vefcovo Diocefano abbia autorità alcuna fopra i beni di quel Moniftero, nè entri nell’elezion dell’Abba-te ; ma perciò non fi può dire tolta anche al Vefcovo la giurisdizione ipirituale su quel facro Luogo ; altrimenti il Moniftero fuddetto non farebbe ftato fuggetto al Pontefice Romano, nè al Metropolitano, nè ad alcun Superiore Ecclefiaftico. Oltre di che que’ Religiofi, benché abitanti nel diftretto Lucchefe , poterono per avventura appartenere alla Dicceli di Pifa . Date un’ occhiata alla mia Diftertazione LXV. de Nìona-fieriorum erechonibus, e troverete alcuni Momfterj , sui quali efercitava-no i Vefcovi il gius regendi & ornandi omnia, qualuer eis placebai. Ma non aveano poi fopra gli altri Monifterj fe non che l’autorità conceduta loro da i Canoni . Aggiugnete che nel fabbricare e dotar Monifterj , prefcriveano i Vefcovi, quali ufizj verfo loro doveano i Monaci predare, 0 quale libertà ad edi competede in avvenire, non tanto nell’elezion dell’Abbate, quanto anche nell’ufo e miniftero delle cofe facre . Scorrete un antico efemplare da me prodotto a quefto propofito dall’ Archivio de’Canonici Regolari di San Fridtano o Fngidiano in Lucca, della donazione della Chiel'a battelìmale di Carrara , fatta nel 1151. da Go- tifre-