Settantesima. 387 alìqujs inujitatas & importuna* exaclionts imporre : parole , che non ei'eludono gli oneri giù ili e ordinar], a’quali furono per avventura fuggetti li Cherici lleffi. A quello propolito leggete anche il Mundiburdio conceduto al Cherico Leone nel 980. da Carlo CraiTo Re d’Italia da me inferito nella mentovata Dilìertazione XVII. del Fifco. Ora nfpondo all* obiezione fatta poc'anzi. Convengo che ne’fovraccen-nati documenti niun’altra menzione s’incontra che di protezione, di tutela e di Mundiburdio. Ma dico , che oltre il vocabolo tuìtìonem, la Legge mentovata di Lodovico II. ha e concede eziandio lnmunìtacem, voce realmente lignificante la liberazione dai pubblici aggravj, e tributi. A chiarir meglio la fórmola Tuddetta di Lodovicu fub noflrae Inrnunitatis tui-tione fecurce curi rebus & Jamiius permaneani, poflbno giovare alcune Carte da me pubblicate nella predetta DifTertazion del Fifco. Molto più di lume danno in oltre due Diplomi, ricavati dall’Archivio Canonicale di Arezzo, e da me divulgati. L’uno è la Carta neil’843. che Lottario I. Imperadore diede a Pietro Vefcovo di Arezzo , fufeeptum fub noflrae im-minitatis tuitione, e Mundeburdo, colla confermazione de i Beni di quella Chiefa. L’altro appartiene a Carlo CrafTo Re d’Italia, il quale nell’ 879. confermò a Giovanni Vefcovo Aretino tutti i beni e diritti di quella fua Sede prendendola fub immunìtatis Juce defenflone, formola ordinaria di que’tempi , e perciò Somigliante all’antecedente ufata da Lottario I. ma parole , che sì egli che Carlo CrafTo fpiegarono co’ termini fe-guenti : videlicet ut nuilus Judex publicus, vel quislibet ex Judiciana po~ teflii e , feu M'Jfus nojier difewrens , in Ecclejlas , Cafas , vel Ayros , fetc rehquas Pojfeffiones prcediclce Ecclfia , quas )u[ìe 6* legaliter poffidere dino-fcitur, vel quas divina pietas fibi augere voluerit, ad caufjas juòiciano more audiendas , ani freda ex/genda , aut manfìones vel paratas fzcjenaas , aut fi-dejuffores tollendos , aut homines tam Jervos quam ingenuos , fuper terram ipfius Sedis commanentes , injufle dflrmgendos, nec ullas redibitior.es , vel ilhcitas occafiones requiretidas , allo urnquam in tempore ingredi audeat, vel per aliquod ingenium accipce profumai . Adunque voi vedete, che avere allora goduto Immunitatts Regia tuuione , fu lolleiTo, che non eflère p ù foggetto a i Magiflrati Regj , nè ad alcun tributo ed onere pubblico , mailimamente quando fi vedeva inferita ne’Diplomi la clausola iopra de-feruta . Carte di tal tenore furono perciò dette Immunìtatis Prcecepta , C 'SÌ qualificate da Cai lo CrafTo non meno che da Catlomanuo Re d’Italia nel Privilegio da lui conceduto nell’ Anno 877. alle Monache della Polleria, o fia di Santa Teodota in Pavia. In quello Diploma da me già flampato, noi abbiamo Heimontm Epijcopum Bellunenjem appell. to A monu n dal Piloni nell’ Ifloria di Belluno , e daU’Ughelli nel Tomo V. dell Italia facra . Non oflante però il detto finora , ho fempre a gli occhi della mente, che Mundiburdia ovvero Pracepta Immunìtatis , antica- B b z men-