Sessantesimaseconda: 177 medeiìmi tempi foiTero iftituiti i Canonici Regolari, cioè i profeffanti la Regola attribuirà a Santo Agoilino, e che quelli foffero divedi da i Canonici Secolari-, dubito io forte, che la fentenza fua non ita appoggiata a iodi fondamenti. Anche i Canonici Secolari fi diceano vivere reputante r, o pure fecundum Regulam; perchè anche ad effi era prefcritta una Regola, e ne gli Atti di que’tempi folamente noi troviamo i Monaci , e i Canonici. E perciocché dovendoli allora fabbricare i Moniilerj , o Cliioilri di effi Canonici preffo alle Cattedrali, occorrevano talvolta var] oftacoli, negando alcuni di vendere i loro edificj, o il fuolo occorrente: lo ileffo Imperador Lodovico Pio vi provvide nell’Anno 819. col feguen-te Capitolare : De locis dandis ad claujlra Canonicerum fadendo., jì terra de ejusdem Ecclefìa rebus fuerit, reddatur. Si de alterius Ecclefìce , vel libero-rum hominùm , commuietur. Si autem de Fifco no [Irò fterit, noflra liberiate concedaiar. Qui probabilmente s’ha da leggere liberatitene } ovvero largitale . Ne’fu già lieve imprefa Piilituzione di quelli Collegi, molto occorrendo pel fondo, e per gli alimenti di effi Canonici. Pure i piiffimi Ve-fcovi di allora non dubitarono di fpogliarfi di una parte delle loro rendite , col concedere a tal ufo poderi e Decime, acciocché fi formaile-ro sì lodevoli Collegi. Concederono dunque ad effi Canonici con titolo di Benefizj Chiefe di Città odi Villa, cioè Oratorj, Pievi, e parrocchiali , che ferviifero loro di Prebenda , o di foilentamento della Men-fa comune . Già di fopra olfervammo, che fi conferivano tali Chiefe a i Canonici. Anche nel Concilio III. d’Orleans dell’Anno 538. al Canone 18. fi legge, che a i Cherici Civitatenjis Ecclejice, cioè della Cattedrale , come io vo’ conietturando , traditas juijfe Bafilicas ordinandas in quibuscunique. locis pojitas , idejl Jive in territoràs , fi ve in ipfis Civitaiibus. In elfo Concilio , che fu celebrato tanto prima di Pippino e Carlo Magno , fi fa menzione Canonicorum Clericorum, e fi dichiara, che fono a-limentati ex Jlipendiis della Chiefa , a cui erano aferitti. Però non è da ilupire , fe fi continuò poi il medeiimo concedere a i Canonici le medesime Chiefe, dappoiché fu iilituita fra effi la vita comune. Nell’Archivio del Capitolo de’ Canonici di Modena , fi conferva un antichifiìma copia di Strumento, da cui apparifee , che Deusdedit Vejcovo di Modena nell’Anno 828. concede à Leone Arciprete la Pieve di San Pietro in Siculo in fartatectis Ecclejice reftaurandis, in Clericis congregandis, in Scho-la habenda, & Officio divino perjolvendo. Se quello Leone era Arciprete della Cattedrale, ecco a lui conceduta quella Pieve, e coll’ obbligo di fare Scuola. Leggefi ivi ancora il dono, che fi dovea dare al Vefcovo prò circonda Parrochia fsmper tertio anno :’ parole efprimenti la Vifita , che anche allora fi facea delle Chiefe dal Vefcovo. Se n’è poi formato il noilro Cercare. Certamente noi troveremo pochi Collegi di Canonici , DijJ. Ital. Tom. III. S 3 che