Settantesimaprima: 41 $ la nobilìffima Eroina, cioè la Contejfa Matilda, quando nell’Anno noi. donò omnia bona fua Ecclefia SanSi Petri. Vedi lo Strumento fuo nel Tomo V. Rer. hai. dove ella protetta d’aver fatta così ampia donazione prò Mercede & Remedio Anima mea, & parentum meorum'. la qual forinola Significa la Redenzione delle pene Penitenziali. Ho io prodotto varj Atti ricavati dal Regiftro MSto di Cencio Camerlengo, da’quali appa-rifce il diritto , che i'opra la Sardegna ebbe ne’ Secoli pailati la Chiefa Romana . E primieramente uno Strumento del i 224. in cui Benedicla Don-wcella Marchifana Mafia, & Judiciffa Calaritana , promette di pagar Gen- io in avvenire ad ella Chiefa , prò Regno meo Calantano, five Judicatu . E più con Giuramento di Vaflallaggio preftato nel »234. da Orlandino Ugolino di Porcari a Papa Gregorio IX. de Rocca M.ijfa cum Curia fua, & de Caflro Potendolo. Così nel 113(3. Adclafìa Regina Turritana & Gal-lurenjìs prò Jalute anima fua , & remifjìone peccatorum parentum Juorum , dà, dona, e concede alla Sede Apostolica totam terram Judicatus Turri-tani &c. dichiarandofi in avvenire Vaffcilla infieme con Ubaldo Giudice di Garllura e Turri fuo Marito. Parimente nel 1237. Dominus Petrus Ju-dex A'borea fi confeiTa VaiTallo del Papa per eflo Giudicato di Arborea, c promette di pagar Cenfo in avvenire. Altri fimili Strumenti ho io prodotto Spettanti a 1 diritti d’ effa Santa Sede fopra i Giudicati Suddetti della Sardegna, cioè in tempi che Federigo II. Augufto s’attribuiva quivi dominio (46) . Ora conviene aggiugnere, che non fecero di meno gli alrri Vefco-vi e Chiefe per ampliare il loro patrimonio, per potere più facilmente Soddisf.ire alla neceffità de’Poveri, e all’ornamento de i facri Templi. Nè furono in tale ftudio neghittofi i Monaci , e quafi tutti gli Abbati. Trovavano talvolta le perfone Ecclefiaftiche ne’lor Contadini e Lavoratori molta difubb.dienza ; alle volte ancora molte moleftie ad eSII Agricoltori venivano inferite da i Conti , cioè da i Governatori ed altri pubblici Miniltri . Però i Vefcovi ed Abbati fi Studiarono di ottenere da gli Au-guftì , che i lor Beni ed uomini foiTero cSenti dall’autorità d’effi Conti, e da tutte le impofizioni de’pubblici aggravj . Non Sarà facile il decidere , in qual tempo precifamente cominciaffero in Italia si fitte esenzioni. De’Sicuri Documenti ne abbiamo Sotto i Re ed Augufti Carolini. PrefTo il Bdluzio nel Tomo II. de’Capitolari pag. 1404. Lodovico Pio Imperadore conferma i Privileoj alla Chiefa di Vienna nel Delfìnato , fra 1’ altre cofe dicendo: Jubemus , ut nullus Judex pubhcus , nequc quis-libet ex Jud ciana poteflate , in Ecclefias , aut loca , aut agros , feu rehquas pojjejfiones memorata Ecclefia Sancii Mauncii , ad caufas audiendas , vel freda exigenda, aut manfìones , vel paratas faciendas , aut fidejufjores tollen-dos, aut homines ejusdem Ecclefìa tam inqenuos quam & fervos, qui fuper terram ipfìus refidere videntur, injujlc dijìringendos, nec ullas redhibitiones , (fi) Vtdi le Annotazioni in fine dii Temo,