Sessantesimasettima: 345 to . Terminata la vita di tal’uomo, o pure de’figli e nipoti, la Chiefa, o il Moniftero andava al poffeffo di quelle due porzioni di Beni, recandone libero padrone da lì innanzi. Parlano di quefto anche altri Con-ci 1 j. Certamente non era permeilo aile Cluefe il livellare i proprj Beni, fe non riceveva in dono dal Secolare tanta parte de’ fondi Tuoi, che va-lefTe almeno la metà de gli Ecclefiaftici. Ma che quefta foffe una pericoloni forta di Contratto , farò vederlo nella Differt. LXXII. Per altro di fimili Contratti ie ne truovano molti efempli nelle Carte dell’ Archivio de’ Canonici di Modena; ed ano fpezialmente affai riguardevole lo rapportai nella Differì. I. Uno ancora ne ho prodotto, eftratto dall’Archivio Eftenfe, la cui Carta fu fcritta nell’ Anno 1062. Quivi Hugo Comes fi-lius quondam Hugonis Marchionis dona al Vefcovato di Ferrara tutto ciò, che gli era toccato di hcereditate quondam Almerici tam in Comiiatu Ferra-rienfie , quam in Gavellenfi. E nello rteffo giorno Rolando Vefcovo di Ferrara gli concede a Livello tanto effe terre , quanto molte altre della fua Chiefa. Un’altra Carta dell’Anno 1043. ci fa vedere Alberto de Bajo-aria., Nobile Modenefe di Famiglia da gran tempo eftinta, il quale riceve a Livello parecchi Beni da Rodolfo Abbate di Nonantola , con donarne a lui molti altri dopo avere ottenuta licenza da Bonifazio Alar chef e Padre della Conteffa Matilda, ficcome fuo Vaffallo. In Settimo luogo, già dicemmo, che fin fotto Coftantino Magno cominciarono le Chiefe a raccogliere delle intere eredità, e de’pingui legati da i pii teftatori . Aggiungo ora , che fotto i Re Longobardi, i quali pure fi veggono tanto disprezzati e deteinati da certe perfone, fu ampliata la facoltà di teftare in favore de’ Luoghi pii (28). Oltre alla Legge VI. Lib. I. del Re Liutprando : Si quìs Longabardus t ut habet , dove a ciafcuno fi concede la libertà prò anima fua judicandi de rebus fuisy v’ ha un altra Legge , cioè Hoc perfpeximus Lib. IV. Cap. I. in cui è proibito a chicheffia di alienare i proprj Beni, fe non avrà compiuto l’An-no dicidottefimo ; ma con aggitignere : Si cuicumque ante ipfos decem & o3o annos evenirli ctgritudo , & fe viderit ad mortis periculum tendere , ha-beat licentiam de rebus fuis prò anima fua in fanclis Locis caujfa pietatis, vel in Xenodochìis , judicare quod volucrit ; & quod judicaverit, filabile debeat permanere . Di qui avvenne, che pofcia nel Regno Longobardico anche i Fanciulli poterono lafciare la roba loro a i Luoghi facri ; e fi può ben credere , che i Cherici e Monaci fi ftudiaffero di profittare della benignità del Legislatore, e della tenera età d’eilì Fanciulli. Eccone un’efem-pio ricavato dall’ Archivio dell’Arcivefcovato di Lucca, cioè una Carta dell’Anno 794. nella quale Adaidus infantulus gravemente malato, dopo aver citata la Legge fuddetta, lafcia alla Chiefa. di San Martino, cioè alla Cattedrale di Lucca, molti Beni prò redemùone animce mece. . Un’altro e-fempio mi fu fomminiftrato dall’ Archivio del Monjftero delia Cava , ap- {*8) Vtày le ¿ipnota{i«ni in fin: dei Tm*,