Settantesima. 385 Del reftante potete informarvi da i Capitolari de’Re Franchi , e dalle Leggi Longobardiche, pubblicate nella Par. II. Tom. I. Rer Ital. Ne-g ite ora , le potete , che i Re quantunque pii giudicarono cofa di dover proprio, l’ingerirfi nella correz on de gli Ecclefiaftici , e nel governo de’ medeiìmi , e per un certo titolo di protezione ftimarono , che fof-fe loro lecito lo ftendere l’ifpezione su d’una porzion sì nobiliffima di Popolo. E pure nè i Vefcovi zittivano su procedimento sì fatto, non fe re dolevano, e nè meno fe ne querelava il Pontefice Romano, vedendo , che la premura ed attenzione delle teile coronare tornava in edificazione e non già in diftruggimento della Chiefa. Allora folamente cominciarono i Papi e i Prelati a lagnarfene e ad opporvifi , quando offer-varono , che quefta confuetudine introdotta degenerava in ilmoderata libertà , e tendeva in pregiudizio delle Chiefe. Palliamo ora dalle perfo-jie Ecclefiaftiche a i Beni loro. Inutilmente faticherei me fteflo, e tedierei chi legge, fe voleffi inoltrare di quante immunità godeffero i beni e le terre delle Chiefe ► Innumerabili documenti e memorie qua e là fi leggono fparfe nell’ Caperà mia prefente, che in abbondanza ci atteftano, come gareggihile anticamente la liberalità de gl’ Imperadori per arricchire di privilegj le perfone Ecclefiaftiche non meno, che il patrimonio delle medefime . Ciò non ottante non vo’lafciar andare affatto digiuna quefta materia. Pri-nveramente non s’ha da immaginare, che cadauna perfona facra godefle efeozion totale da i pubblici aggravj , e che immuni ne fodero i Beni di tutte le Chiefe e del Clero tutto, dopo che il gran Coftantino Iinpera-dore ebbe alla Chiefa ridonato la pace. Molto più tardi provò la milizia Ecclefiaftica i favorevoli effetti dell’indulgenza de i Principi . Ma nè pure in que’vecchi Secoli fu una fola la mifura dell’immunità per tutti gli Eccleiìaftici. Chi più figurò nelle Chiefe, vale a dire i Vefcovi, i Capitoli de i Canonici, e i Monifterj più riguardevoli d’ambo i feflij queftì tutti goderono immunità maggiori. A parte di sì fatta fortuna non furono già le Chiede picciole , a i fondi e terreni delle quali fi concedeva l’efenzione sì bene, ma fi negava poi-a i beni patrimoniali de i Cherici . Finalmente conceduta appena fu mai immunità cosi ampia da gli oneri e tributi pubblici ad alcuna Chiefa, che non rettaiTero obbligati e fuggetti i luoghi facri a qualunque ordinaria o ftraordinaria funzione. Sul particolare di quefta varietà noi abbiamo un gran cangiamento di leggi, e diifomiglianza di confuetudini in que’tempi, e a i noftri anche nonne mancano efempli. L'eruduiflìmo Tomaiììni nella terza parte del Libro primo al Capitolo ventèlimo fefto rapporta alcuni Capitolari de i Re Franchi, da’quali fembra che baftantemente fi additi, che non fo-lo tutti i Cherici per riguardo delle perfone loro , ma i beni anche di tutte le Chiefe, furono efenti da gli aggravj e fervigi pubblici. La ft°ffa 1>‘J- hai. T. III. B b cofa