3 58 Dissertazione te Dei pro fuis criminibus inòiclam. Ora il Concilio loda queiV ufo della Limofina, efortando nondimeno di non lafciar la carne fenza gaftigo . Nel feguente Canone aggiugne, avere alcuni inventato di Redimere i peccati con far recitare o cantare da altri de’Salmi, delle Orazioni &c. il che fi dee ben notare. Però da quefto Concilio abbiamo, che ben pretto fi trovò maniera di temperare la feverità de’Canoni di Teodoro, col ioftituire al Digiuno 1’ ufo della Limofina. E finché durò l’ufo di dif-penfar tali Limofine a’Poderi, lodevoliflìma al certo era una tal Redenzione. Ma col tempo i Cherici e Monaci cominciarono a tirare in lor profitto quelle Redenzioni , e giunfero a tanto , che alle lor fole Chiefe e Motiiiterj, fi applicò quafi tutto il frutto delle Penitenze, e della Pietà de’Fedeli. Tale appunto farà il principale oggetto di quefto argomento, con dimoftrare, che tutte le Penitenze in fine furono permutale in multe pecuniarie , o di Beni llabili, eh’ eili Ecclefiaftici ordinariamente non fi lafciavano fcappar dalle mani. Poffono far fede di ciò gli antichi Penitenziali raccolti dal P. Morino , dal P. Martene , e quei di Beda , Reginone, &c. Ma perchè quegli Eruditi ci han dato folamente quei delle Gallie , ne ho ancor io prodotto due ricavati dalle Biblioteche Italiane. Cioè il primo tratto da un antichiffimo Codice MSto del Capitolo de’ Canonici di Verona, e a me comunicato dal Sig. Arciprete di Santa Cecilia Bartolomeo Campagnola amico mio . L’altro da due Codici MSti del già infigne Archivio del Moniftero di Bobbio , di lunga mano più copiofo dell’altro. Da quefti apparifee, in qual maniera una volta fi riconciliaiTero in Italia i Penitenti , e che colla Limofina ordinariamente fi redimevano i Digiuni. Ma a chi toccavano per lo più quelle rugiade, e quanta effer do-veffe la Limofina, andiamo a cercarlo . Nel Penitenziale di Bobbio fi legge : Si quis forte non potuerit jejunare, & habuent ( cioè danaro e facoltà ) inde dare ad redimendum fe poterà. Si dives fuerit, pro uno Anno det Solidos XXVI. Sì ■vero pauper fuerit, det Solidos III. Neminem vero contur-bet , quia juffimus dare XXVI. Solidos , aut minus, quia facilius efl diviti dare XXVI. Solidos , quarn pauperi dare Solidos III. Attendai namque unus-qnisque , cui dan debeat, fìve pro Redemtione captivorum , five fuper fanclo Altari, five Pauperibus. Poco differente dal Rito de gl’ Italiani era quello de gli altri Popoli . Curiofa cofa è il leggere nel Trattato di Beda de Remedas peccator. Qui non potefl fie age re pcenitentiam , in primo Anno eroget Eleemofynam Solidos XXIII. •:pro uno Anno . XXI!. Solidos pro fecundo Anno . Pro tertio Anno XVIII. Solidos, qui funt LXHl. Solidi. Era que-ila una confiderabil fomma di danaro in que’ tempi ; potevafi con effa comperare un bel podere . Più rigorofa era anche la taffa preferitta ne’ Penitenziali di Reginone © di Burcardo , perchè ivi fi legge : Si quis forte non potuerit jejunare , & habucr 'u unòe poffu Redimere , fi dives fuerit, pro Septem