Settantesima. 39r predato que’pubblici fervigj. Dice pofcia Adalardo di avere imprefo a giudicare auéoritate & jujfwne Domm Imperatori*, al quale dovette ricorrere 1’Abbate per avere giuftizia . Indi fogguigne, eh’ egli da la fua fen-tenza, anteposto , cioè eccettuato,^ aliter .fuerit juffio Rega li s , cioè fe l’Imperadore aveffe decretato altrimenti, con che ci fa inrendere, che dall’arbitrio di Celare , e non già da Legge alcuna preftabilita, dipendeva l’immunità del fopranomato Moniftero . Da quefte cofe quando non poteffimo ricavare altro lume, polliamo certamente reftar perfuafi, che iìccome diffi Culle prime , non fu alle perfone e a i Luoghi conceduta immunità sì piena , e tanto aflbluta, che eilì fodero efenti da qualunque aggravio e funzion pubblica. Già vedemmo, che anche gli Abbati erano obbligati hofìern facere , vale a dire, di andare alla guerra , qualora ne bifognava. Di quell’ onere ho io trattato nella Differtaz. XXVI. de Militia . Su quel propofiro rammentai una Legge $ Carlo Magno, la quale fembrò , che metteffe fine a una confuetudine cotanto empia. Ora aggiungo , che il Baluzio la crede promulgata neH’8o-$. Ma il Giudicato di Adalardo finquì riferito attefta , che fino all’ 8 i 2. durò l’ufanza di mandare alla guerra gli Abbati deipari che i Laici: pefo, a cui foggiacque 1’Abbate lideberto. Confiderate intanto alcun poco una Carta autentica , da me pubblicata, efiftente nell’Archivio del Capitolo de’Canonici di Modena. Ghifone Vefcovo Modenefe diede nell’811. alcuni fondi e terre in livello a Scolaftico, Giovanni , e Pietro fratelli e ad altri. Nel Documento fnddetto all’Augufto Carlo Magno manca il titolo d’Impe-radore, difetto che in altre Carte però s’incontra. Ecco poi ciò che pro-tnilero que’Livellar] . Si regali* advenent de ojle, vel de ponti , nos vobiscum , vel cum Miffls vefìris ad ejus fermio faciendo parati effe debea-mus . E chi non vede, che il Vefcovo , quando g-uftamente non foiTe egli fteffo feufato , era coftretto a feguitare l'efercito ? Dunque quella Legge di Carlo s’ha da mettere colle fandonie, o s’ ha da credere, che durafle per poco tempo, tanto più perchè nella mentovata Differtazione XXVI. io avvertii, che l’immunità della milizia non fu oftervata dal Clero. In oltre il Tomaflìni nel Capitolo trentèlimo ottavo della terza parte del Libro primo de’ Benefizj moftrò, che quafi tutti i Vefcovi ed Abbati , e anche il refto de’ Cherici, offerivano Dona annualia, particolarmente , quando le neceffità del Regno li richiedevano. Dana voi dite! ed io aggiungo, Dona comandati , 1’ orotneffion de’quali era imputata a delitto, paragonati perciò da Hincmaro tributis & vecligalibus. Certo certo la Francia mai non li ha perduti di vifta . Date un guardo anche al Du-Cange alla voce Dona . Donativi però di tal forra io fti-mo che fodero di due generi. Secondo la felicità o l’infelicità de’tempi i Re di allora a titolo di Donativi gli efigevano dal Clero maggiori o B b 4 * mino-