C I N Q U A N T E S I M A Q U I N T A . 165 citar la giuftizia contra di chi avea gran feguito e prottetori delie lue iniquità, o pur facea paura a tutti. Eranvi ancora non pochi, i quali avendo qualche Debitore fuori del Tuo Contado e diftretto, per quanto ricorreffero a i Giudici del Luogo, trovavano Tempre la Giuftizia, che non avea nè orecchie , nè mani per loro . Che doveano far que’miferi , da che fperanza non reftava di ricuperare il fuo nel territorio altrui ? Allora per difperazione ricorrevano al proprio Podeftà chiedendo aiuto; e quelli prendendo la protezione del Creditore, ne fcriveva al Po-deftà dell’altro Luogo per ottenerne foddisfazione. Se frutto non ne ri-fultava dalle illanze fue , allora li concedevano le Rapprefaglie al ricorrente , cioè licenza di poter torre colla forza ad un Cittadino di quella Città o Terra , che avea negato di far giuftizia, quel tanto di roba o danaro , che baftaffe alla foddisfazione del credito fuo . Tutto quefto può ricevere lume da gli Atti pubblici della Città di Modena . Apparisce da gli Statuti MSti del Popolo Modenefe dell’Anno 1327. che prima di concedere le Rapprefaglie ad alcuno, che foffe flato fpo-gliato in qualche Città o Contado altrui, o non aveffe potuto confegui-re il danaro a sè dovuto * li avea da ufare un diligente efame per ben pefare le ragioni del pretendente . Se compariva giulla e chiara la di lui pretenfìone , il Comune fcriveva per lui all’altro Comune» Nulla giovando le Lettere, elTo Comune inviava una pubblica perfona alla Città, dove abitava lo fpogliatore o debitore, per ivi chiarir meglio la verità del fatto e delle ragioni, e chiedere i rimedj approvati dal Diritto delle Genti . Caio che li cantaiTe a i fordi, allora fi dava permiflione di venire alle Rapprefaglie. Tutto quel , che li toglieva a qualche Cittadino o abitatore del Comune negante giuftizia, li metteva all’incanto, e ne veniva poi foddisfatto chi avea ragione . La cura di quelle Rapprefaglie era raccomandata a i Confoli de’Mercatanti. Che fs qualche Città decretava effe Rapprefaglie contra di alcun Modenefe , ufizio era del Padella di Modena d’interporli per divertir quello fulmine per via di accordo , e per efentare il Popolo fuo , per quanto era poliìbile, da ogni mojeftia. Nel volume Manofcritto delle Leggi fuddette Libro I. Rub. 55. li legge : Statutum ejì prs publica utili tate Mercatorum , quod Potefìa Mutine? teneatur prcecife in primo Menfe fui regimìnis ponere ad Conjilium generale de Reprefaleis otnmno tolendis , & de attendendis , quee funt inter Commune & homines Mutino:, & Communia & Homines Civitatis Parma, Cremona , & Regii, <5* omnia alia Communia & Civitates , qua habent Re-prefaleas contra Commune & homines Mulina , ad hoc ut Homines Civitatis Muiince pojfint ire, & flare fecure cum perfonis & rebus in dìclis Civitatibus . Per conolcere poi, come dal Conlìglio Generale del Popolo di Mode» na fi concedeiTero le Rapprefaglie , li offervi il feguente Decreto fatto nel l 306. Nicolaus filius quondam Domìni Montecli , Jpalìatus & derabatus in Ci-