)( 68 )( 70. jjln linea retta il matrimonio è proi-5> bito tra tutti gli ascendenti3 e discendenti }> legittimi, e natura^, e gli affini nella me* „ desima linea , cioè figliastra e padrigno „ matrigna e figliastro suocero e nuora , genero e suocera. ( Tit. 5 cap. j, art. 71. In linea trasversale il matrimonio è }3 vietato tra le sorelle ed i fratelli legitti-,3 mi e naturali , e gli affini nel medesimo ss grado, cioè tra ongnato e cognata. ( Tit. 5, cap. j , art. j-62. ) 72. „ Il matrimonio inoltre è proibito tra M lo zio e la nipote la zia ed il nipote . „ ( Tit. 5, cap. 1 , art. jda. ) 73. Il Re per motivi gravi può dispensare dagl’ impedimenti indicati negli art. 69 e 72. (Tit. 5. cap. j, art. J64.J 74. Per ottenere queste dispense , le Parti presentano il ricorso al Regio Procuratore presso il Tribunale di primalstanza del luogo del domicilio^ trattandosi di dispense dall* età, e a quello del luogo della celebrazione del matrimonio , trattandosi di dispensa dal grado proibito coll’ articolo 72. Il Regio Procuratore esaminato il ricorso stenderà una Consulta al Gran Giudice sulla convenienza o disconvenienza della chiesta dispensa. Colla Consulta sarà inoltrato dal Regio Procuratore al Gran Giudice anche il ricorso.