X t°3 X all* Ufficiale dello Stato Civile dell’ ultima abitazione degli sposi} nel modo indicato all* art. i di questo Regolamento. ( Tit. z, cap, art, 9$, ) CAPO IV. Del Registro degli alti di morte. 14. Gli atti di morte saranno parimenti stesi presso ciascun Corpo dal Quartiermastro, e per riguardo agli Ufficiali senza truppa., ed agli impiegati dall* Ispettore alle riviste sulla deposizione di tre testimonj. (Tit, 2} cap. 5, art, 96. ) 15. L’atto di morte enuncierà il cognome, il nome, l’età, la professione ed il domicilio del defunto, il cognome ed il nome dell’ altro sposo se il defunto era maritato, o am* mogliato, o vedovo, il cognome, il nome, l’età, la professione, il domicilio dei testi* monj, e se i medesimi sono parenti3 anche il grado di loro parentela col defunto. Di più nell’atto stesso si farà cenno, se riescirà di saperlo, del cognome^ nome, professione e domicilio del padre e della madre del morto. ^ e del luogo di sua nascita a norma della modula segnat. D. L’estratto di questo Registro sarà tra* smesso entro giorni dieci all’ Ufficiale dello Stato Civile dell* ultima abitazione del defurv»