X 46 x REGOLAMENTO GENERALE Per V attivazione iri tutto lo Stato dei Re-* gistri delle Nascite, de1 Matrimoni e delle Morti, in esecuzione del Codice Napo^ leone ; .CAPÒ I. Ì)is]JÒsizióni generali, e comuni a tutti ire i Registri. Àrt. i. u gni Comune ha i suoi particolari Registri degli Atti dello Stato Civile relativi alle nascile, ai matrimcnj ed alle inorti, in conformità del disposto dal Codice Napoleone. Questi Registri, ne’ Comuni di prima e seconda classe, serbansi nel Locale della Municipalità . Uno dei Savj nella qualità di Ufficiale dello Stato Civile è specialmente incaricato della formazione e custodia di tali Registri . . Si assegnerà uno o più impiegati secondo il bisogno, che sotto la risponsabilità del Savio attenda ai Registri medesimi, a senso dell’Art. 38 Tit. 5 dei Decreto Imperiale e Reale 8 Giugno 1805. 2. Nei Comuni di terza classe se non vi ha un locale pubblico ove custodire i Regi-