K X tnaggiori o minori d’età, i cognomi, i nomi, la professione ed il domicilio de’ loro genitori. Quest’atto indicherà inoltre i giorni, i luoghi e le ore nelle quali le pubblicazioni saranno state fatte a norma della modula B. 10. V Ufficiale incaricato del Registro noti potrà assistere ad alcun matrimonio5 e stenderle T atto se non scorso il termine dei venticinque giorni prescritto dall’articolo 94 del Codice, e indicato all’articolo 8 di que-' sto Regolamento* 11. L’Ufficiale stenderà 1*atto di matrimonio alla presènza di quattro testimonj, leggerà agli sposi i recapiti da presentarsi dai medesimi a giustificazione delT adempimento a quanto viene ad essi prescritto da questo speciale Regolamento, e dal Regolamento gè**, herale dei Registri degli atti dello Stato Civile del Regno, e farà inoltre lettura ai medesimi del capo 6 tit. 5 del Codice , riguardante i diritti ed i doveri reciproci degli sposi, che sarà inserito dopo il presente Regolamento; riceverà da ciascuno cT èssi la dichiarazione di volersi unire in matrimonio j indi proriuncierà in nome della Legge, che èssi sotìo uniti in matrimonio ; e he regie strerà l’atto indiìatamente . 12. U aitò di matrimonio enuhciéràj L II Cognofnè, il nome, la professioni * 1’ età, il luogo di nascita e di domicilio degli sposi,