X "6 )( REGOLAMENTO Per V attivazione dei Registri delle nascite c delle morti sulle navi appartenenti al Regno d’Italia y in esecuzione del Codice Napoleone, CAVO t. Del Registro degli atti di nascita. Art. I. T j Ufficiate dell’ Amministrazione della marina sui bastimenti dello Stato, e V armadore o negoziante,, il capitano proprietario o padrone sui bastimenti che appartengono ad alcun privato del .Regno , nascendo un infante in tempo di un viaggio di mare dovranno rispettivamente entro le 24 ore fare stendere 1’ atto di nascita alla presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gli Ufficiali del bastimento, od in mancanza di questi, fra le persone dell' equipaggio. ( Tit. 2 3 cap. 2.3 art. 59. del Codice Napoleone, ) Art. II. L’ atto di nascita sarà steso secondo la modula A 3 t sarà inscritto sul ruo- lo dell-’equipaggio . Art. III. Nel primo Porto ove approderà il bastimento tanto per prendere fondo , quanto per qualunque altra causa , fuorché quella del suo disarmamento , gli Ufficiali