X ói x Stato Civile nel Comune di „ e vi aggiungerà la firma . 46. L’Ufficiale dello Stato Civile senza dilazione—farà 1’annotamento sommario delT opposizione sovra il Pxegistro delle pubblicazioni, accennato all* art. 36. Se gli sarà in appresso notificata o la rinunzia ali’ opposizione, ovvero un giudicato che dichiari di nessun effetto la opposizione stessa, ne farà annotamento nel margine dei Registri degli atti di opposizione e delle pubblicazioni . ( Tit. 2 , cap. 3, art. 65. ) 47. L’ Ufficiale dello Stato Civile non potrà prestarsi alla celebi'azion del contratto di matrimonio, qualora da alcuno sia stata fatta una opposizione, finché non gli sia pervenuta o la rinuncia, od il giudicato , come si è detto nel precedente art. 46. La inosservanza di quest’ ordine sarà punita colla pena di lire trecento, oltre la condanna al risarcimento di tutù i danni ed interessi verso le Partì lese. Esso però non conosce in alcun caso della validità , o nullità delle fatte opposizioni. Questa cognizione non appartiene che al Tribunale Civile. ( Tit. 3, cap. 3^ art. 68. ) 48. 3, Non essendovi opposizione , ne sarà fatta menzione neU' atto di matrimonio; e « se le pubblicazioni sono state fatte in più r> Comuni, le Parti produrranno un certi fi--„ cato rilasciato dall’ Ufficiale dello Stato Ci-,, vile di ciascun Comune , comprovante chp