)( 118 )( scita da lui sottoscritta all* Ufficiale dello Stato civile del domicilio anzidetto perchè sia tosto inscritta sui Registri. (Tit. 2, cap. ^ art. 6f. ) c a p 0 ir. ZteZ Registro degli atti di morte. i Art VI. Succedendo la morte in un viag* gio di mare, se ne formerà l’atto entro ore 24 alla presenza di due testimonj presi fra gli Ufficiali del bastimento, od in loro mancanza fra gli uomini dell’equipaggio.( Tit.2, cap. 4-, arU 86,) Quest* atto sarà steso dall’ Ufficiale deli’ Amministrazione della marina sopra un bastimento dello Stato , e dal negoziante proprietario, od armadore o padrone, sopra un bastimento di appartenenza privata. Art Vir. U atto di morte sarà steso se* condo la modula B, e sarà inscritto sul ruo- lo dell’equipaggio. Art. Vili. Al primo Porto a cui approderà il bastimento sia per pigliar fondo , sia per qualunque altra causa , fuorché quella del suo disarmamento, gli Ufficiali dell'Amministrazione della marina, il capitano proprietario o padrone, i quali avranno stesi gli atti di morte , saranno tenuti a depositarne due copie a termini dell* art. 60 del