X 48 x 5* w I Registri saranno numerati dal pri- v mo all’ultimo foglio, e ciascuno di questi y sarà vidimato dal Presidente del Tribuna> „ le di prima Istanza, o dal Giudice che ne v farà le veci • ( Tit. a, cap. j, art. 4/. ) I libri pei Registri sono provveduti e diramati dal Prefetto del Dipartimento , o dal Vice-Prefetto Distrettuale ove risieda il Tribunale Civile di prima Istanza. La spesa è a carico dei singoli Comuni in proporzione . 6. „ Gli atti dello Stato Civile esprime-„ ranno l’anno, il giorno e l’ora in cui sa-„ ranno ricevuti i nomi , i cognomi., lJetà , „ la professione ed il domicilio di tutti co-„ loro, che in essi saranno nominati. ( Tit. a, cap. j, art. 34. ) 2> „ Gli Ufficiali dello Stato Civile non „ potranno inserire cosa alcuna negli atti „ che riceveranno sia per annotazione , sia „ per qualsivoglia indicazione, oltre quello „ che deve essere dichiarato dagli interve-„ nienti. ( Tit. a, cap. j, art. 55. ) 8. Nei casi in cui le parti interessate non sieno tenute a comparire personalmente avanti rUfficiale dello Stato Civile, potranno delegare a comparire un altro in vece loro munito di procura speciale ed autentica. ( Tit. a, cap. j3 art. 36. ) L’autenticazione della procura verrà fatta colla filma di un pubblico Notajo. 9. „ I testimonj presentati per gli atti >•> °el-