é ;( 4* % N. IV. NAPOLEONE I. per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de’ Francesi ? e Re d'Italia . -Dietro il rapporto del Ministro della Guer* ya, e sentito il Consiglio di Stato. P E C R E T A Ajt. I. ^gli Ufficiali, Sotto-Ufficiali , e Soldati nafj ih estero paese che hanno fatta una delle Campagne degli anni IV. V, VI, VII. VIÌI. e IX. nej Corpi Italiani della Repubblica Cisalpina, che hanno continuato fin' ora nel servigio dell’armata, e che si sono maritati in paese con donna nazionale, è accordata la Cittadinanza un’ anno dopo che avranno dichiarato formalmente avanti le Mu-nicipaliaà de*paesi, ove si trovano, di fissarsi stabilmente nel Regno, II. Gli Ufficiali, Sotto Ufficiali, e Soldati, che non hanno i mentovati requisiti , e che desiderano di ottenere la stessa grazia , possono presentare le loro domande individuali alle Autorità competenti unitamente ai titoli dei servigi da essi resi, ed alla dichiarazione di stabilirsi in uno dei paesi del Regno, per gli opportuni provvedimenti.