y 79 /( deià l’atto di morte nelle forme prescrit-» j, te ” dall'art. 94 di questo Regolamento. i Tit. 2, cap, 4, art. S5, ) ,, 99. „ In qualunque caso di motte vio-» lenta occorsa nelle prigioni, e case d’ arre-,, sto, o per Pesecuzione delle sentenze di w morte3 non si farà nei Registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di „ morte saranno semplicemente estesi nella j, forma prescritta dalPart. 93. ( Tit. 2, cap. art. 8y, ) 100. Sul Registro degli atti di morte del Comune saranno pure dall’Ufficiale civile inseriti gli atti di morte di quelli del Comune , che si fossero resi defunti, 0 sovra bastimenti del Regno, 0 sovra navi di negozianti, o d’ altri appartenenti al Regno medesimo, non che gli atti di morte di quelli che trovansi all’ armata , od impiegati al seguito della stessa . sj . La inserzione si farà colla scorta delle note spedite nel modo indicato all’art. 30 del Regolamento. Certificato conforme; Il Consigliere Segretario di Stato ì L. Vaccari.