X 47 )( stri, q-uesti si conserveranno nel lodale in cui la Municipalità tiene le sue adunanze, ovvero in qualunque altro che sarà riconosciu'-to più opportuno. Il Sindaco in ciascun Comune di terza classe é anche l’Ufficiale dello Stato Civile . Egli disimpegna i relativi doveri, ed è garante della regolarità dei Registri. 3. Ove il Sindaco non fosse in istato di Stendere i Registri in debita forma, il Segretario della Municipalità ne supplisce per tal parte le veci. Qualora il Segretario norf abitasse nel Comune , il Prefetto o Vice-Prefetto , sulla proposizione del Sindaco , Sceglie tra gli Anziani o Membri del Consiglio Comunale quell* individuo che risulterà più capace all’esecuzione di tale incombenza; in caso d’insufficienza di questi,, Ioejeg-ge anche fra gli altri domiciliati nel Comune. ( Codice Napoleone. ) 4. 1 Registri avranno un’eguale forma e grandezza per tutto lo Stato. Saranno in doppio libro j e saranno separati quelli di nascita, da quelli di matrimonio e da quelli di motte, e così viceversa . Un quarto Registro colla medesima forma degli altri tre sovraccennati servirà per T inscrizione delle pubblicazioni matrimoniali e delle opposizioni. Ciascuno avrà un sufficiente margine per Ile varie annotazioni che occorressero, giusta il disposto dal Codice, e da questo Regola^ mento. ( Tit. &, cap. j, art. 40. )