X 56 X te sia figlio di un domiciliato nel Comune , o c:i una donna ivi pure domiciliata, se il padre è ignoto. ( Tit.z, cap 2, art. 6r. ) 31. L’inscrizione si farà dietro le note originali od autentiche che (venissero spedite direttamente al detto Ufficiale dal Ministro della Marina o della Guerra, nei casi rispettivi } o indirettamente per altro mezzo. Queste note saranno depositate a norma dell’articolo 14 presso la Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza. ( Tit. s , cap. 5 , art. 95. ) 32. „ L^atto di ricognizione di Un infan-„ te sarà inscritto sotto la sua data nei Re-„ gistri. e se ne farà menzione in margine „ deir atto di nascita, qualora esista. ( Tit. &, cap. , art. 6jz. ) 33. „ La ricognizione di un figlio nalu-,, rale si farà con un atto autentico, uuando „ lo stesso figlio nell’ atto di nascita non sia „ già stato riconosciuto . Questa ricognizione „ non potrà aver luogo a favore di figli na- ti da incesto o da adulterio. ( Tit. ?jcap. 3, sez. s>} art. 334. ) 34. Sul Registro delle nascite s’inscriveranno gli atti ancora di adozione, facendosene annotamento sull’atto di nascita dell’adottato. ( Tit. y, cap. 2,j sez. art. 335. ) L’atto di adozione inscrive nel Comune di domicilio dell’adottante. La parte che ne addimanda 1* inscrizione dovrà esibire in forma autentica la sentenza del Tribunale d’Appello, che la ammette. LJ inscrizione