)( 49 )( „ dello Stato Civile, non potranno essere „ che maschi in età almeno di ventun’anno, „ "parenti od altri, e saranno scelti dalle per-„ sone interessate . (Tit. q, 3 cap. j 3 art. 3^.) 1^. „ L’Ufficiale dello vStato Civile, o ,, invece sua, la persona indicata nell* arti-h colo 3 di questo Regolamento, in presen* „ za dell’ ufficiale medesimo leggerà gii alti „ alle parti comparse od ai loro procurato-„ ri, ed ai testimonj . ( Tit. a, cap. j3 art. 38. ) „ In essi sì farà menzione dell-’adempi-„ mento di questa formalità. 11. Questi atti saranno sottoscritti dall’ Ufficiale dello Stato Civile ( oppure da chi ne supplisce le veci ) , dai comparenti e dai testimonj; ovvero si farà menzione della causa che ha impedito ai medesimi di sottoscriversi. ( Tic. Sj cap. j, art. 39. ) La firma dell’ufficiale sarà posteriore a quella delle parti e dei testimonj . 12. Gli atti saranno inscritti ne’Registri senza interruzione e senza alcuno spazio in bianco. Le cancellature e le postille saranno approvate e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell’atto, e secondo l’art 11 Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche. (Tit. a3 cap. art. 43. ) 13. Alla fine di ciascun anno l’Ufficiale' dello Stato Civile immediatamente sotto l’ultimo atto dichiara chiuso il Registro, e vi Tomo Vili. Num. 4.