X 53 X *, all’azione de’danni ed interessi delle Pat^ 5) ti, restando però in vigore le pene stabi* 5j lite dal Codice Penale. ( Tic* &, cap. art- 5&- ) 22. ,, Se V Ufficiale pubblico è morto al „ tempo , in cui si è scoperta la frode, t* » azione sarà promossa dal Regio Procurato' „ re nella via civile contro i suoi eredi col ,, concorso delle Parti interessate, e dietro „ loro denuncia. (Tic. 5, cap. 4, arti 200.) 23. „ Il .Regio Procuratore presso il Tri-„ bunale di Prima Istanza sarà tenuto di t, verificare Io stato deJ Registri al tempo del ,, loro deposito presso la Cancelleria ; forme-,, rà un processo verbale sommario della se-„ guita verificazione, denunzierà le contrav* „ venzioni 0 i delitti commessi dagli Uffi-„ ciali dello Stato Civile, e farà le istanze „ per la loro condanna alle multe. ( Tit. a,3 cap. j, art. 53. ) 24. Il Giudice di Pace di ciascun Cantone in qualità di Delegato del Regio Procuratore presso il Tribunale Civile di Prima Istanza visiterà al fine d’ogni bimestre i Registri del suo Cantone ; riferirà immediatamente al Regio Procuratore lo stato dei Registri relativo alla lor