)( 54 X CAPO II, Degli atti di nascita. 25. Le dichiarazioni di nascita sarannq „ fatte all’Ufficiale dello Stato Civile del Cornane entro tre giorni dal parto *• in tale occasione dovrà necessariamente essere presentato all’Ufficiale il neotato. Quando il trasporto del neonato all* Ufficiale fosse per apportargli qualche pericolo, potrà l’Ufficiala stesso trasferirsi al luogo ove si trova il neonato per ivi stendere Tatto di nascita nel Registro, ( Tit. a, 3 cap. art. 55. ) 26. La dichiarazione e la presentazione potrà farsi anche dopo il battesimo , ed in que« sto caso il Parroco o Sacerdote che T avrà amministrato, sarà strettamente tenuto dj avvertire il padre dell’infante, o chiunque altro alla di cui istanza fosse conferito il battesimo, dell* obbligo di presentarlo alT Uffi» c^ale dello Stato Civile. 27. „ La nascita delT infante sarà dichia-,, rata dal padre, ed in mancanza di questo, „ dai dottori di medicina 0 di chirurgia, „ dalle levatrici, dagli Ufficiali di sanità, 0 ,, da altre persone, che abbiano assistito al „ parto; e qualora la madre avesse partorito „ fuori del suo domicilio, anche dalla perso-„ na presso, di cui si sarà sgravata. ( Tit. a, $ap. Zj art. 56. ) » L’atto di nascita sarà senza dilaziQ'