X T« )( _ „ dichiarazione di due testimonj. Questi te-„ stimonj, se è possibile, saranno due più „ prossimi parenti o due vicini, e quando „ la morte di qualche persona accada fuori „ del di lei domicilio, si assumeranno in te-„ slimonj quello nella di cui casa sarà essa „ defunta , ed un parente od altro testimo-„ nio . ( Tit. 2 y cap, art. 78. ) 93. ., L’atto di morte conterrà il nome, „ il cognome, l'età, la professione ed il do-„ micilio del defunto, il nome* e cognome „ del conjuge, se la persona defunta era „ congiunta in matrimonio, o vedova, i no-,, mi i cognomi, l’età, le professioni ed i „ domicilj dei dichiaranti, ed il grado di lo-„ roparéntela, se sono parenti. ( Tit. 23 cap. 3 0,1't. ) „ Lo stesso atto conterrà in oltre , per „ questo si potranno sapere, i nomi, i co-„ gnomi, la professione, e il domicilio del „ padre e della madre del defunto, ed il „ luogo della sua nascita ” a norma, della „ modula segn. I. 94. „ In caso di morte negli spedali mili-„ tari civili od in altre case pubbliche, i „ Superiori , Direttori , Amministratori , e „ Sopraintendenti di queste saranno tenuti di darne l’avviso entro ventiquattro ere all’ „ Ufficiale dello Stato Civile, il quale vi si „ trasferirà per assicurarsi della morte, e ne „ stenderà Tatto in conseguenza delle dichia-„ razioni che gli saranno state fatte ** e del-