de{ matrimonj e delle morti presso ciascun Corpo d’Armata situato fuori del Re* pio. Art. I. I saranno dei Registri per le nascite, pei matrimonj , e per le morti , a tenore del Cap. 5. tit. 2 del Codice Napaleo-nè presso ciascun Corpo dJ AVmata fuori del Regno. 2. Il Quartiermastro in ciascun corpo d’ uno o più Battaglioni o Squadroni, ed il Ca-* pitano Comandante negli altri Corpi faranno Je funzioni d'Uffiziale dello Stato Civile per la estensione de’ Registri degli atti dello Stato Civile; queste stesse funzioni si esegui-* ranno riguardo5 agli Ufficiali senza truppa, ed agli impiegati dell’ Armata od al Corpo dell’Armata. Tanto il Quartiermastro ed il Capitano Comandante , come l’Ispettore alle riviste si uniformano a quanto prescrive il Regolamento generale dei Registri degli atti civili, salve le speciali disposizioni portate dai seguenti articoli. ( Tit. a, cap. 5, art* 89 del Codice. ) CAPO I. Disposizioni generali é