X *4 X TITOLO III. Dei Vice-Prefetti. Alt. 27* Il Governo nomina, e rimove i Vice-Prefetti. La Legge fra tre anni determina il luogo di loro residenza, e iLcircondario di loro giurisdizione. L’uno, e l’altro è provvisoriamente rimesso all’arbitrio del Governo. 28. Dipendono interamente dalle istruzioni del Prefetto, e lo rappresentano nel circondario della loro giurisdizione. 29. Sono specialmente incaricati di diramare le Leggi, ed ordini del Governo, di vegliare alla loro esecuzione, e di mantenere la tranquillità, e sicurezza interna. 30. Eseguiscono gli ordini che venisser loro direttamente avanzati dai Ministri, ed in questo caso, come in quello dell’ art. 15, hanno con essi diretta corrispondenza. 31. In loro mancanza supplisce il Segretario della Vice-Prefettura. 32. E’comune ai Vice-Prefetti, e loro Segretari 1’ art. 26. TITOLO IV. Delle Amministrazioni Dipartimentali ; Art. 35. L'Amministrazione Dipartimenta» le è composta di sette Cittadini ne’ Diparti-