109 darli a Venezia « scribendo ea particulariter et distincte » e, per poterli ricuperare, avevano piena facoltà di imporre multe, deferire il giuramento e perfino di adoperare la tortura, « si foret expediens », e di imprigionare i colpevoli, « et generaliter ordinandi et facien di quecumque prò executione premissorum sibi utilia et necessaria videbuntur » ; potevano procedere anche separatamente all’ investigazione assegnandosi luoghi diversi, ma, se si fossero trovati insieme al capitano generale, avrebbero dovuto agire di pieno accordo con esso. Non si voleva però che tale commissione inquirente potesse destare troppi sospetti e che, invece di ottenere per effetto la repressione d’un male, desse motivo a nuovi disordini. Il loro arrivo sarebbe stato preceduto quindi da questa dichiarazione : « quod ista inquisitio et examinatio sit solum ad finem boni et ut quisque premium senciat iuxta sua merita » ; per il resto si lasciava completamente alla loro prudenza ed accortezza di condurre le cose in modo che « sinistrum aliquod per hoc evenire nequeat factis nostris », poiché se, « consideratis periculis que nobis et statui nostro possent ex huiusmodi temeritatibus evenire » e la palese ingiustizia « quod prò malo opere et non benefaciendo quis consequatur utilitatem et comodum », non era però prudente, per estirpare un male, suscitarne uno maggiore. Ed appunto questo timore finì col prevalere su tutti i propositi di pronta ed esemplare giustizia a salutifero ammonimento dei colpevoli, poiché, appena due giorni dopo, il 16 ottobre '), si riconosceva che la precedente deliberazione del Senato sarebbe stata « utilis et fructuosa, si suo loco et tempore fiat quod con-tinetur in ea», ma che, per le notizie che giungevano dall’armata, « periculosissimum foret statui et factis nostris èxcitare huiusmodi novitatem inter homines armate nostre qui sunt de diversis nationibus et de levi possent per hoc sinistrare facta nostra », ed era assai prudente « aliquantulum dissimulare et expectare tempus » ; si deliberò così di soprassedere, per allora, all’ invio della accennata commissione attendendo il ritorno del- ') Secreta Consilii Rogatorum. R. B. (II) c. 74 t.° 1350, 15 ottobre. «