136 su questo punto la propria volontà confidando, e non ebbe torto, negli eventi, per non perdere in con&iderazione d’un possibile, remoto danno, un vantaggio immediato e tangibile. Su queste trattative si mantenne, com’era anche desiderio del Re d’Aragona, rigoroso secreto e lo Steno perciò affidava, oltre alla lettera di cui fino ad ora abbiamo esposto il contenuto, ad un tale Casalmo da lui mandato a Venezia anche altre lettere scritte in bombicinis, senza alcun valore perchè le potesse impunemente mostrare durante il suo viaggio a chi gliene richiedesse; questo Casalmo avrebbe dovuto essere a Venezia, secondo i calcoli dello Steno, il 27 novembre e perchè ciò fosse gli aveva anche promesso un premio in denaro, ma solo il 4 dicembre *) si porta in Senato la discussione sui capitoli del-l’alleanza veneto-aragonese inviati dall’ ambasciatore a Perpi-gnano. 112. Con- 112. Le contro-proposte deliberate dal Senato in risposta del "¡fenato8*6 a^a lettera dello Steno consistono in questo : abbreviazione del termine dell’ alleanza da 10 a 5 anni al massimo, meglio se meno, con facoltà di rinnovarla, radunandosi all’ uopo in un luogo convenuto i rappresentanti delle due parti contraenti sei mesi prima dello spirare del termine dell’alleanza stessa; che la contribuzione delle spese sia equamente divisa fra il Re d’Aragona e la Repubblica di Venezia per metà, pagando i Veneziani mille fiorini al mese ed accettando pure che il bottino di guerra sia diviso non in due ma in tre parti eguali di cui una spettante agli Aragonesi, una ai Veneziani e la terza al Capitano e agli equipaggi delle galee ; anche alla proposta di armare, oltre a 18 galee, tante da raggiungere il numero di 30 si fanno delle modificazioni, nel senso che non si determini a primi il numero di queste galee in 30, ma « relinquatur in provisione et discre-tione partium secundum condiciones et nova que habebuntur de inimicis » ; se ciò l’ambasciatore veneziano non potesse ottenere, si appaghi di indurre il Re d’Aragona ad accettare che *) Secreta Consilìi Rogatorum. R. B. (II) c. 82 t.° 1350, 4 dicembre v. Appendice. Doc. III.