37 pationem et deleotionem dicti loci et exterminium et destructio-nem tooius fidei christiane, et maximam audaciam ao rigorem quem sumpserunt postquam revocatas viderunt armatas sacratissime Unionis, non advertentes ad aiiqua promissa per eos de quibus nicliil servant nec servare intendunt sicut per litteras nostras pridie Sue Sanctitati fecimus manifestum ». Ciò premesso, avrebbe dovuto il nuncio veneziano supplicare il Pontefice di considerare quante spese e quanto spargimento di sangue fossero costati l’acquisto e la conservazione di Smirne fino allora, e come già i cristiani d’ Oriente fossero stati efficacemente difesi contro gli assalti dei Turchi che più volte erano stati battuti, e quindi si convincesse della necessità d’un efficace e pronto rimedio « ne fides sancta et grex dominicus sibi commissus suo felicissimo tempore recipiant tantam igno-miniam et iacturam ». — Uguali preghiere avrebbero dovuto essere rivolte dall’ inviato veneziano agli altri cardinali, cercando poi di investigare gli umori della curia intorno a questi fatti per informare di tutto minutamente la Signoria. Quello che i Veneziani avevano temuto s’era avverato: la tregua stipulata dal Pontefice era stata subito violata dai Turchi, i quali però avevano l’impudenza di accusare di infrazione dei patti i Veneziani, lagnandosi presso il Pontefice di questa mancanza di fede 1). Papa Clemente VI aveva fatto eco alle loro recriminazioni, scrivendo alla Signoria ed inviando a Venezia il nunzio Bartolomeo de Tomarii, ma la Signoria rispondeva professandosi ampiamente devota al Sommo Pontefice, e disposta ad obbedirgli in tutto quello che le era stato ordinato, cioè « tam in mit-tendo ambaxatores vel nuncios quam in predictis sufferencias in-violabiliter observando », a condizione però che da parte loro i Turchi facessero altrettanto, ma essi per primi avevano infranto le condizioni della tregua, « eo quod exierunt et exeunt cotidie cum eorum lignis et barchis ad occupacionem et deletionem tam loci Smirnarum et christianorum degencium in eodem, quam ad exterminium et distructionem aliorum christicolarum insula-rum et partium Romanie » ; quindi la Signoria non si riteneva x) Senato. Misti, Reg. 25, c. 61, 1349, 30 ottobre.