78 generale, se essa non lascierà Venezia il giorno stabilito 1). Giungono gli aiuti richiesti dalle città Dalmate ; la comunità di Arbe però manda un’ambasciata per offrire 150 uomini di -) equipaggio per una galea, ma insieme per scusarsi di non poterne allestire una, come era stato ordinato « quod in comuni et sin-gularibus personis eorum est tanta paupertas quod non possent a se recuperare pecuniam opportunam », e quindi si delibera che dei denari dello stato si diano loro a prestito 50 lire di grossi a patto che la restituzione integrale venga fatta entro tre anni ; il consigliere ducale Pietro Zane aveva invece proposto che quelli di Arbe potessero prendere a mutuo la somma necessaria, costituendosi per essi mallevadore il Comune di Venezia. — Essendo poi le condizioni della Marca Trevigiana « in satis bona disposinone », 3) si pensa di alleggerire il Comune di Venezia da un onere finanziario non lieve ed insieme di poter avere a propria disposizione per equipaggiare le galee altra gente d’arme, e si scrive ai provveditori da poco invianti nella Marca Trivigiana perche cerchino di trovare per i loro stipen-diari « aliquam viam concordi i prò tempore quo nobis restant servire cum non sint nobis amplius opportuni », lasciando in loro facoltà di andare a militare come balestrieri o come remiganti sulle galee veneziane, « remittendo eis accipientibus sol-dum galearum. . . medietatem temporis quo nobis servire restant et alia medietas computabitur eis in soldo quod debent recipere super nostris galeis, denarius prò denario » ; gli altri avrebbero avuto il soldo calcolato sulla metà del tempo per cui ancora sarebbero stati vincolati a militare ; quelli poi che non accettassero queste proposte, ma volessero rimanere al servizio dei provveditori, come s’erano impegnati, per tutto il tempo del contratto, avrebbero dovuto essere impiegati specialmente nel guerreggiare contro i banditi della Marca Trevigiana « qui multa damna inferre dicuntur » ; i provveditori stessi poi, quando avessero lasciato la Marca Trevigiana in condizioni di sufficiente *) Secreta Constiti Rogatorum. R. B. (II) c. 55 t.° 1350, 16 agosto. 2) Secreta Constiti Rogatorum. R. B. (II) c. 55, 1350, 12 agosto. 3) Secreta Constiti Rogatorum. R. B. (II), c. 55, t.° 1350, 16 agosto.