112 97. Regolamento delle prede belliche. leis tunc », si deliberò la detenzione nelle carceri inferiori « separatine » finché fosse durata l’istruttoria « de culpis tam eorum quam capitanei generalis et aliorum », iniziata dagli Avogadori del Comun ; uguali misure si sarebbero adottate per coloro che fossero risultati colpevoli in processo d’istruttoria, e per ciò si vietava al capitano generale Marco Ruzzini, « sub pena haveris et persone», di allontanarsi da Venezia senza il permesso della Signoria, non sapendosi ancora se egli potesse essere coinvolto anche lontanamente nel tristo affare ed essendo ad ogni modo necessaria la sua presenza, come quella del testimonio più sicuro e competente dei fatti intorno ai quali si svolgeva 1’,istruttoria stessa. Si voleva, ed a ragione, cominciare dall’ alto per sentimento di giustizia ’), « quia firmitas status nostri consistit quod iusti-cia equaliter procedat a nobis tam in magnis quam in medio-cribus et parvis », ed anche perchè « ea que commissa sunt in ista nostra armata in tantam iactnram et periculum agendorum nostrorum et honoris nostri non sunt sub dissimulatione ulla-tenus transeunda set vivaciter punienda prò exemplo bono cunc-torum » ; ma alcuni degli imputati non s’erano potuti arrestare perchè *) nascosti o fuggiti da Venezia, perciò venne intimato ad essi di presentarsi entro la Domenica successiva al bando «ad parendum ordinationibus et mandatis nostris», sotto pena della confisca di tutti i beni mobili ed immobili, « usque ad valorem 1000 ducatorum » a vantaggio del Comune di Venezia, « ita quod de ipsis nulla restitucio, grafia et remissio fieri possit sub pena librarum V centum prò quolibet consihario, capite et alio qui parte'm poneret vel consentirei in contrarium », pur rimanendo impregiudicato il procedimento in contumacia contro di loro. 97. Questi erano tuttavia, come dicemmo, provvedimenti transitori, dettati dalla urgente necessità di impedire danni maggiori, ma gli incresciosi fatti dell’ armata veneziana avevano. rivelato un guaio peggiore; avevano scoperto una profonda x) Secreta Constiti Rogatorum. R. B. (II) c. 89, 1350, 22 dicembre. 2) Secreta Constiti Boganorum. R. B. (II) c. 89, 1350, 23 dicembro.