42
   33. Risorgono le ostilità coi Geno-nesi. - Intromissione del Pontefice. Invio di una ambasciata.
dine di S. Giovanni d’inviare ad Avignone, entro il maggio successivo, i loro ambasciatori « ut consultius super hoc .... deliberan valeat quod pro salute christianorum, et presertim lo-corum et partium Romanie, utilius reputetur»; quindi, se prima non si fosse avuta una deliberazione papale, nessuna delle parti sopraccennate poteva iniziare una azione offensiva contro i Turchi, perdurando ancora in vigore gli accordi stipulati pochi . mesi innanzi. La deliberazione del Senato conchiude invitando 1’ Imperatore di Costantinopoli ad inviare egli stesso i suoi ambasciatori al convegno indetto dal Papa in Avignone, rimettendosi completamente alle decisioni che il Pontefice avrebbe preso sul modo da tenere per allontanare il pericolo dell’ invasione turca.
    33.	Le ostilità coi Genovesi, sopite per qualche tempo, ma non mai interamente spente, risorgono più acute, sempre per le medesime ragioni di rivalità commerciali, alla fine del 1349, ma questa volta, non appena ne giunge notizia ad Avignone, si intromette il Pontefice per indurre le due Repubblice alla pace e scrive ad esse una lettera invitandole a desistere da ogni reciproca offesa per il maggior bene della Cristianità di cui esse sono solidi appoggi, specialmente avvicinandosi la solennità del-l’anno santo che non avrebbe dovuto esser turbata da lotte fratricide, ed esortandole insieme ad inviare ad Avignone i propri ambasciatori perchè esponessero alla presenza del Pontefice le ragioni dei loro mandanti e dal Pontefice accettassero la risoluzione delle vertenze sorte fra i due Stati ').
    Non crediamo che l’intromissione papale riuscisse troppo gradita a Venezia, ma ad ogni modo, « consideratione habita et respectu quod nos excusare sive recusare non possumus quin nostros ambaxatores solemnes non mittamus, tam pro votis et mandatis domini Summi Pontificis compiacendo, maxime quia ipsis votis et mandatis non valeremus in hoc casu licite repugnare, quam etiam pro defendendo et ostendendo ac substinendo nostram innocentiam, iura pariter et honores », ed insieme
x) Senato. Misti, Reg. 25, c. 73, 1349, 8 gennaio (m. v.).