82 Se invece la flotta nemica fosse già entrata nell’Egeo, sapendosi che essa farebbe sosta a Chio per caricarvi le proprie merci, il capitano generale dell’ armata veneziana, se gli sembrasse di poterla raggiungere e dar battaglia prima che essa arrivasse a Costantinopoli, avrebbe dovuto scaricare a Modone o a Corone « havere capselle et ballas et alias mercationes, re-manentibus milliariis intus, que vadant ad vaream in omni casu » e proseguire senza indugio sulle traccio della flotta genovese per sorprenderla e distruggerla. — Nell’ ultima ipotesi, cioè, che il capitano generale non si incontrasse colle navi nemiche durante l’accennato percorso, o avesse notizia che la flotta avversaria lo precedesse di tanto da rendere impossile ogni tentativo di poterla attaccare prima che giungesse a Costantinopoli, allora, per non allontanarsi di troppo da una forte base di operazione com’ era quella rappresentata dalle ben munite città di Corone e di Modone, avrebbe dovuto incrociare nelle acque di capo Malea, potendosi spingere fino a Saseno, « sicut prò securitate nostrorum navigiorum et fidelium melius id videbi-tur », attendendo ivi nuovi ordini della Signoria. Nel caso poi che, avendo incontrato l’armata nemica e avendo attaccato battaglia, la flotta veneziana avesse avuto a riportare vittoria sui nemici, si raccomandava al capitano suddetto « quod... apponat mentem quod exerceatur quam minus crudelitas fieri poterit in personas eorum ». Seguono quindi due altre disposizioni che non formano parte integrante della commissione : si stabilisce, cioè, di trattenere a Venezia una o due galee « prò recolligendo residuum gentis nostre », e di convocare il Senato il giorno seguente a quello della partenza del capitano generale « ad providendum de hiis que videbuntur dicto capitaneo ulterius committenda ». Altre provvisioni completano la commissione per ciò che riguarda le merci che viaggiavano sulle galee comandate da Marco Ruzzini e che avrebbero dovuto essere scaricate, secondo gli ordini impartiti ad esso, a Corfù, a Chiarenza, a Corone ed a Modone, a condizione però di « non sinistrare nec retardare in aliquo viam suam et ea que sibi commisimus », e di non perdere « aliquid de tempore ad prosequendum celeriter viam suam et exequendum alia que sibi discrete commisimus in mandatis ».