138 ziani, tranne, su due condizioni : la durata dell’ alleanza in 6 anni, e non in 10 come voleva l’Aragonese, e l’obbligo imposto al Capitano generale della flotta alleata di non limitare il suo campo d’azione al Tirreno, ma di uscire anche da questo per correre sulle traccio dell’ armata genovese che avesse passato lo stretto di Messina. Ma l’urgenza di conchiudere l’alleanza cogli aragonesi per iniziare, all’aprirsi dell’anno seguente, la campagna navale contro i genovesi, comincia a persuadere alcuni senatori che, pur di raggiungere lo scopo, si debba anche passar sopra alla condizione dei 10 anni di alleanza, « cum sit res satis liquida et notoria » dice Andrea Pisani, che propone la parte, « quod, inter omnia alia que conferre possent ad bonum fìnem negociorum nostrorum, est habere unionem et ligam cum Rege Aragonum et propterea non sit prò modica, differencia tantum bonum relin-quendum » *). Per l’impazienza del Pisani e degli altri suoi seguaci il grave impegno decennale si mutava in una « modica differencia » che sarebbe stata largamente compensata dalla sollecitudine degli armamenti, perchè « tempus prope est quo expedit ut ad destructionem hostium viriliter insistatur » ; si scrivesse quindi allo Steno concedendogli la facoltà, nel caso in cui il trattato d’alleanza non fosse stato ancora conchiuso, di cedere anche sul punto della durata della alleanza stessa, sempre qualora non gli riescisse altrimenti di condurre a termine le trattative iniziate. Ma i voti del Senato furono esattamente divisi fra la proposta del Pisani che, oltre alla parte accennata, pure conteneva delle altre poposte assai più opportune, e quella del Doge, dei Consiglieri Bertuccio Falier e Pietro Zane, dei Capi e di 3 Savi che portava la sospensiva « donec habebitur respon-sio ab ambaxatore», e così, nessuna delle due parti avendo riportato la maggioranza, « nichil captum fuit », e si mantennero inalterate le controproposte già formulate dal Senato. Gli avvenimenti successivi fecero comprendere che s’era avuto ragione nel persistere nelle accennate richieste, poiché la Secreta Consilii Bogatorum. R. B. (II) c. 92 t.° 1350, 29 dicembre.