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le spese siano divise per metà fra veneziani ed aragonesi ed il bottino di guerra in tre parti nel modo sopraccennato.
    Queste 18 galee, e quelle altre che si dovessero armare in processo di tempo, avrebbero dovuto fare « continuam et vivam guerram Januensibus in locis et confinibus in capitulis termi-natis, et ad damna eorum intendant viriliter in mari et per mare » colla restrizione però che non si dovesse portare la guerra nella Riviera di Genova che colle maggiori cautele per non esporsi inconsultamente al pericolo di una sconfìtta, dovendo agire in acque nemiche e lontane da ogni base di operazione favorevole agli alleati. Il Re d’Aragona avrebbe dovuto poi provvedere perchè le galee accennate non avessero pretesto di allontanarsi « occasione victualium vel soldi ».
    Altre proposte completano quelle combinate fra il Re d’A-ragona e l’ambasciatore Veneziano: si prevede il caso che una armata Genovese, forte di almeno 10 galee, partita da Genova, sfugga alla crociera delle navi veneto-aragonesi nel Tirreno e passi lo stretto di Messina, e si stabilisce che allora il Capitano generale mandi una divisione della sua flotta al loro inseguimento o si metta senz’ altro sulle loro traccie ; il Senato poi voleva che, accanto al capitano generale, che avrebbe potuto essere aragonese, fossero anche due nobili veneziani, « periti in exercitio maris et bellorum navalium ..., qui facient fieri pro parte nostra que fuerint facienda et recipient partes nos contingentes, remanente tamen capitaneo suo omni iurisdictione et gubernatione armate » ; e si determina che il pagamento delle quote spettanti alla Repubblica debba effettuarsi nelle mani delle persone designate dal Re d’Aragona in Avignone, « qui locus est nobis abilior quibus et sicut duxerit ordinandum » ; per tutto il resto si accettavano pienamente le proposte inviate dallo Steno.
    Questi i desiderata formulati dal Senato, che si rimetteva completamente all’ abilità del suo ambasciatore presso la Corte aragonese ; ma, se quel Re avesse opposto delle difficoltà all’ accettazione delle contro-proposte dei Veneziani, lo Steno aveva facoltà di cedere, se proprio non gli riuscisse di ottenere l’intenzione del Senato, su tutto, anche sul contributo di due terzi alle spese di guerra invece che della metà da parte dei Vene-