40 32. Si riprende ¡1 disegno di una alleanza col-1’ Imperatore Greco. 32. Nel frattempo si cerca invece un ravvicinamento coll’imperatore di Costantinopoli che, come si è detto, aveva comuni coi Veneziani gravi ragioni di ostilità contro i Genovesi. Già vedemmo che, al primo accenno di una lotta con Genova, nel Senato s’era deliberato di apportare alla commissione data all’ambasciatore veneziano inviato presso Giovanni Canta-cuzeno alcune modificazioni che gli permettessero un’ ampia libertà d’azione a vantaggio della Signoria, dandogli implicitamente facoltà di intavolare trattative per un accordo ; ma premeva specialmente al Senato la riconferma della tregua stipulata col detto Imperatore, riconferma che, secondo le nuove istruzioni, l’ambasciatore veneziano avrebbe dovuto ottenere senza badare ad altre difficoltà che l’Imperatore avesse potuto far sorgere per il pagamento della somma ad esso mutuata dalla Repubblica o degli interessi o per una « melioratione pigno-rum » l) ; così il 17 novembre del 1349, in risposta alle condizioni proposte dall’ambasciatore dell’imperatore di Costantinopoli al Senato, la prima delle quali era : « quod pro observancia treguarum nuper celebratarum et firmatarum inter Dominum Imperatorem .... et nos; Dominus Dux prestet corporaliter fir-mamentum », si deliberava che il Doge potesse pure prestare il richiesto giuramento « cum illis verbis decentibus et honestis que pro favore negocii conveniencia videbuntur ». Su questo capitolo s’ ebbe però in Senato una fiera divergenza di pareri perchè alcuni consiglieri ducali, Pancrazio Zorzi, un Venier e Stefano Marioni, per un male inteso spirito di dignità, (non vogliamo ammettere che essi, rifiutando la formalità del giuramento, volessero sottrarsi ad un impegno formale) avevano proposto che si rispondesse all’ ambasciatore ■) : « quod de jure non tenemur facere sacramentum treuguarum .... propter multas validas rationes que alligari possent », e che il giuramento si sarebbe potuto prestare « pro speciali servicio, non pro debito fidei .... et non intelligendo quod per ipsum derogetur vel periudicet in aliquo pro nunc nec pro futuris temporibus____ *) Senato. Misti, Reg. 25, c. 65. *) Loco e data citt.