118 lacnna negli ordinamenti marittimi veneziani per ciò che riguardava l’acquisto e la distribuzione delle prede belliche, e fu così che, per avere una sicura norma in avvenire per il caso in cui si ripetessero simili eccessi, si provvide subito con disposizioni d’indole generale alla codificazione di questa materia regolata fino allora dalla consuetudine, perchè, come si osserva nel preambolo della deliberazione del Senato relativa alle prede di guerra, non si trovava ') « nullus ordo.... in scriptis faciens mencionem de modo qui teneri debet in sorciendo ea que per nostras ar-matas seu exercitus acquirentur de bonis inimicorum nostro-rnm», mentre, ad evitare « peri cu la et scandala que provenie-bant ex inde et provenire poterant in futurum », appariva « fructuosum et laudabile ac necessarium » sistemare questa materia in cui per il passato s’era proceduto senza alcuna regola fissa. Kj' La discussione sulle modalità della distribuzione bielle prede belliche si prolungò in Senato per qualche giorno e si concretarono alla fine le seguenti norme: che tutte le navi dei nemici, armate e disarmate « cum omnibus cordis, personis ac gentibus repertis in eis », e tutte le città, terre, castelli e luoghi dei nemici colle loro popolazioni e guarnigioni prese dai Veneziani appartenessero al Comune di Venezia in piena ed assoluta proprietà, rimanendo però al capitano dell’armata o dell’esercito la facoltà di disporre delle navi catturate o dei luoghi presi come più gli sembrasse opportuno per la maggior gloria della Repubblica, « videlicet tam in retinendo, quam in emittendo et quam etiam in faciendo profundere et submergere ac concre-mari ipsa navigia vel partem ipsorum.... et tam in faciendo prosterni et concremari ipsa loca quam retineri ». — Questo il principio generale: l’affermazione della piena padronanza dello stato sui beni catturati dei nemici ; seguono quindi le norme per la loro distribuzione che, non senza gravi divergenze fra i Senatori stessi, furono così fissate : i beni dei nemici sarebbero stati divisi in 7 parti eguali ; una di queste sarebbe ') Secreta Constiti Boyatorum. R. 13. (II) c. 90 t.° 1360, 26 dicembre. La « distribucio lucri qnod ndquiret de bonis inimicorum » occupa le carte 90 t.° 91 e 91 t.°. B ROM etti. — Contributo alla Storia delle relazioni veneto-genovesi. 8 I