54 43. Risposta del Senato. 44. Ancora provvedimenti militari. che ivi già si faceva il calcolo delle forze navali che si sarebbero potute opporre ai Veneziani. « Si veneti volent intrare Mare Maius possumus duas galeas armare in Catfa, quinque in Peira et duas in Chio, in Janna vero octo vel decem armabi-mus ad mercatum et probabimus posse capere suas galeas de mercato et, captis galeis, naves etiam capiemus et, eis captis, faciemus guerram cum eis ». — Di più avevano conosciuto che i Genovesi erano riusciti ad aver copia della replica opposta dagli ambasciatori veneziani al loro memoriale, « et gravantur multum de hiis que in certis punctis sunt dieta . . . per nos »; terminavano quindi le notizie sugli accordi coi Genovesi esprimendo il parere che essi sarebbero ritornati da Avignone a mani vuote, senza aver ottenuto il loro intento. Seguono poi nella lettera stessa minute notizie sul modo con cui procedevano le trattative col Pontefice nei riguardi della lega contro i Turchi e della questione delle decime. 43. A questa lettera il Senato rispondeva l’8 luglio assai brevemente, per ciò che riguarda i negoziati coi Genovesi 1), dicendo che si doveva attendere, per dare nuove istruzioni, la risposta alla lettera mandata agli ambasciatori veneziani in data del 18 giugno « qua habita, providebitur et deliberabitur, Deo previo, sicut prò honore nostro fuerit opportum », e si ammoniva gli ambasciatori stessi ad essere più solleciti per l’avvenire e più costanti nello scrivere minutamente tutto ciò che potesse interessare la Signoria. 44. Intanto però in Senato si continuano a prendere vari provvedimenti nell’ imminente pericolo d’una guerra con Ge nova 2) : si elegge una commissione consultiva di 5 savi, della quale furono chiamati a far parte Giustiniano Giustinian, Giovanni Contarmi, Marino Falier, Marco Ruzzini, e Pietro Memmo, perchè presentino in iscritto, entro il mese successivo, il loro parere « super . . . factis que haberemus vel habere possemus 1) Senato. Misti, Reg. 26, c. 35, 1350, 8 luglio. 2) Senato. Misti, Reg. 26, c. 30, 1350, 20 giugno.