120 103. Nuova ambasciata Genovese. venire ria qualsiasi atto favorevole ai Genovesi, ma impedissero anche efficacemente che potessero avere i soccorsi già chiesti dalla Provenza e dalla Paglia, in omaggio all’antica amicizia che era stata fra i due stati ed alla « affectuosa voluntas » dimostrata sempre dalla Repubblica di Venezia verso il Regno di Napoli. Sulla « condicio..... extenuata » dei Genovesi, come già abbiamo notato, nlteriori notizie, pervenute da Genova, dovevano aver sfrondato qualche illusione eccessiva, e, mentre prima si credeva che i Genovesi fossero prostrati, quando si viene a sapere che la flotta genovese aveva salpato, il Senato riconosce che i nuovi avvenimenti erano « magna et ardua » e richiedevano deliberazione sollecita e ponderata, e stabiliva di convocarsi appositamente, per ciò ; quando, a riconfermare i Veneziani nella loro convinzione che i Genovesi fossero già stanchi della guerra e non si sentissero più in grado di continuarla, venne il fatto dell’invio di ambasciatori genovesi per intavolare trattative di pace. 103. Il 20 novembre essi erano a Vicenza ed il Senato deliberava di concedere loro un salvacondotto per venire a Venezia ; il 23 novembre dovevano già aver esposto in Senato le loro proposte 1), poiché, all’unanimità, in Pregadi, si votava la seguente risposta: « quod pacem, quam dicunt sibi violatam (quod quidem veruna non est) non in uno casu set in pluribus nobis temporibus pretoritis violarunt, nec ullam reformationem de commissis amicabiliter requisitam pluries facere voluerunt, quin ymo nec nobis nunc ultimo respondere. Et propterea quod per nos factum sit contra eos, iuste et rationabifiter fieri potuit et potest, unde ad requisita alia responsio opportuna non est, nisi quod conndimus in Altissimi grafia quod prospere diriget facta nostra quia aperte nostram iusticiam confovemus, et si dictus ambaxator protestaretur, dominus, consiliarii, capita et sapientes per maiorem partem possint respondere et protestare sicut videbitur expedixe ». ') Secreta Consilii Rogatorum. R. B. (II) c. 79, t.° 1350, 20 e 23 novembre.