12 14. Nuovi provvedimenti militari. ziani e, a chi ben consideri, il loro non più apparire che un sentimento di eccessiva prudenza ben giustificato ; ma d’ altra parte nemmeno le condizioni di Genova erano liete, che in essa la peste aveva mietuto egualmente numerose vittime (40 mila persone, dicono alcuni cronisti), e, per la morte del doge Giovanni da Murta, si erano ridestati i mal sopiti dissidi cittadini ; e fu ventura per essa che la morte troncasse gli ambiziosi disegni di Luchino Visconti che, aiutato dai fuorusciti genovesi, era giunto fin sotto le mura della città cui cinse d’assedio, ma invano 1). Alle condizioni dei Genovesi nell’ impero greco, dove s’ e-ra.no gravemente inimicato l’imperatore Giovanni Cantacuzeno, abbiamo già accennato. 14. E queste circostanze appunto dovevano persuadere la maggioranza del Senato, se non a tentare subito un’azione offensiva verso i Genovesi, ad abbandonare ogni idea di remissività ed a procedere sollecitamente all’organizzazione delle forze marittime per poter fronteggiare ogni ulteriore assalto dei Genovesi. Quindi il Senato accennava a mettersi risolutamente per questa via, respingendo nello stesso giorno le proposte di Giovanni Loredan, Pietro Gradenigo, Giovanni Steno e di Giovanni Sanuto, ed accogliendo invece quella della commissione dei cinque Savi eletti il 17 febbraio per provvedere ai mezzi migliori di impedire per il futuro gli eccessi dei Genovesi contro i Veneziani. La commissione accennata propose che sì ordinasse al Duca ed ai consiglieri di Candia l’armamento non più di due galee, come nella parte del 17 febbraio, ma di tre -), alle medesime condizioni prescritte nella parte anzidetta, « faciendo posse suuin ut sint bene fulcite omnibus opportunis, in quarum qualibet, com-putatis balistariis et anneriis, sint XV, set plures balistarii quam esse possunt, et annerii sint de proba » ; queste galee, il cui comando avrebbe dovuto essere affidato a nobili cretesi, appena *) Cipolla, Storia delle signorìe italiane. Milano, 1881, pag. 117. *) Senato. Misti, Reg. 24, c. 121 e 1211.°, 1348, 21 febbraio (m,v.).