X “6 X LA REGIA CONGREGAZIONE DELEGATA. numero de5Venditori nel corrente sistema, che accorda ad ognuno la vendita delle Carni di Manzo, Vitello, e Castrato a provvè-dimento di questa Città > non è così facile a scoprire gli arbitri, e le fraudi, che vengono da essi commesse a danno dei Compratori per non essere a cognizione degl’ incombenti Ministri la situazióne delle Botteghe, che di frequente vengono aperte, senza che l’Uffizio del Deputato alle Carni ne sia fatto partecipe ; nulla di meno noto essendo a quésta Congregazione che da essi Venditori vengono commessi vari riflessibili arbitri contrari alle Leggi vigenti nel 1796. tanto in linea di disciplina, quanto a grave pregiudizio dell’interesse del Popolo, sì nell’osservanza de’stabiliti Calamieri, che nella giustezza delle Bilancie, e Pesi , e trovando necessario di accorrere con un pronto rimedio a sì riflessibili disordini ; quindi inereiì-temerite a quanto fu dalla nostra Deputazione alle Vettovaglie reso noto con suo Proclama 12. del passato Aprile * che resta in / V