X ì X IL REGIO SUPREMO TRIBUNALE DI SANITA’ DI VENEZIA. N Ella necessità di sistemare anche i doveri degl’Ammiragli sulla base delle molti-plici Leggi del Magistrato alla Sanità , che con la presente si ravvivano, questo Regio Supremo Tribunale di Sanità decreta, e decretando prescrive: Che ferma la responsabilità degli Ammiragli anche per le Barche di Remurchio, che sono di loro dipendenza, sia adessi inibito sotto le più severe pene, etiam della Vita, di comescolarsi con li Bastimenti provenienti da Mare qualunque esser ne possa la derivazione, o di estraere cosa alcuna suscettibile, o non suscettibile dai loro Bordo, dovendo contenersi tra le riserve più rigorose di sanità, e considerare sospetta indistintamente qualsisia Imbarcazione sino a tanto che si sieno rassegnati a costituirsi li Capitani rispettivi, ed abbiano ottenuta la pratica. Alla comparsa di qualunque Bastimento, tanto al Porto di Malamocco, quanto all' altro del Lido, sarà obbligo degli Ammiragli rispettivi di riconoscere la sua provenienza; di ricercare al Capitanio, sempre perai- A % tro